Nella vita di tutti i giorni si parla di gratuito patrocinio, ma il termine corretto sarebbe patrocinio a spese dello Stato. Il cittadino che abbia un problema legale, ed un reddito basso, può chiedere di essere assistito da un avvocato che, alla fine, verrà pagato dallo Stato. Ma, con esattezza, per quali controversie, ed in quali casi, è lo Stato a pagare l’avvocato?
Il primo requisito da verificare è la soglia di reddito. Può chiedere il patrocinio chi abbia un reddito annuo non superiore ad euro 11.493,82. La cifra viene aggiornata ogni due anni.
Precisiamo che occorre sommare i redditi dei familiari conviventi. L’unico caso in cui non rileva la somma dei redditi, ma solo il reddito individuale del soggetto che fa causa, è la separazione coniugale o il divorzio. Infatti, se una moglie casalinga vuole separarsi dal marito benestante la signora non avrebbe mai diritto al patrocinio a spese dello Stato se scattasse il cumulo dei redditi.
Ma se la causa è proprio contro il familiare convivente non si deve fare la somma dei redditi. Così la casalinga potrà separarsi dal marito con l’avvocato pagato dallo Stato.
In quali casi è lo Stato a pagare l’avvocato
Il fatto che l’avvocato sia pagato dallo Stato non deve indurre a promuovere cause infondate o temerarie. Ciò per due motivi
In primo luogo la domanda di ammissione a questo beneficio va presentata all’Ordine degli Avvocati del luogo in cui la causa andrà a radicarsi. L’Ordine degli Avvocati effettua proprio il controllo sulla possibile fondatezza della causa. Se l’’azione appare palesemente infondata, o prescritta in partenza, l’Ordine non autorizzerà l’ammissione al patrocinio.
Inoltre, una volta che la causa sia cominciata, è una causa come tutte. Quindi il Giudice potrà anche, con la sentenza, condannare chi ha promosso la controversia a pagare le spese del legale della controparte.
È un provvedimento sanzionatorio che il Giudice può prendere contro chi promuova cause temerarie. In questo caso, chi abbia perso la causa così malamente dovrà pagare effettivamente le spese legali di controparte. Queste spese non saranno coperte dallo Stato con il regime del patrocinio gratuito.
Non ci sono, invece, particolari limiti alle materie nelle quali il patrocinio a spese dello Stato è riconosciuto. Può essere chiesto per le cause civili, che vanno da separazione e divorzio, a condominio, divisioni ereditarie o recupero crediti.
Dai procedimenti penali a quelli di diritto tributario e ai ricorsi al TAR
È possibile richiederlo anche per i procedimenti penali. Sia che si voglia promuoverli sia che si voglia resistere ad una imputazione.
Il Patrocinio copre anche i procedimenti di diritto tributario. E si pensi alle impugnazioni delle cartelle esattoriali o degli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.
Ed infine è previsto anche per i ricorsi al TAR contro i provvedimenti illegittimi dell’amministrazione. Per esempio ordini di chiusura di un’attività commerciale o diniego di esercizio di un’attività per la quale il commerciante ha regolare licenza.