Se una macchina invade la corsia opposta e va a sbattere contro un’altra, di chi è la responsabilità? Sul punto è intervenuta la Cassazione, con una recente ordinanza n. 19115/2020 del 15.09.2020.
La Corte si è pronunciata su un caso di un grave sinistro stradale a seguito del quale hanno perso la vita due automobilisti. Il quesito difficile che si è posto ai giudici è stato stabilire quale dei due conducenti abbia concorso, in misura maggiore, a determinare l’evento morte. Nella specie, si ci è chiesti se fosse colui che aveva superato la linea di mezzeria o quello che, invece, procedeva in eccesso di velocità. Insomma, in caso di scontro frontale tra veicoli di chi è la responsabilità? Ecco come si è espressa la Cassazione.
Concorso di colpa
Negli incidenti stradali, in generale, in caso di dubbio, vige il principio enunciato dall’art. 2054 c.c. sul concorso di colpa. Esso stabilisce che in caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno. Se, però, uno dei due automobilisti riesce a fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per impedire l’incidente, la responsabilità ricade solo sull’altro.
Quindi, l’onere di provare la responsabilità dell’altro, ricadrebbe sul conducente che reputa di essere esente da responsabilità. In particolare, per ottenere il 100% del risarcimento, l’automobilista deve dimostrare di aver tenuto un comportamento prudente e responsabile. Tuttavia, nonostante ciò, egli non è riuscito ed evitare lo scontro.
Ipotesi di invasione di carreggiata e scontro frontale
Ma torniamo al quesito iniziale, quello su cui si è soffermata la Cassazione, cioè: in caso di scontro frontale tra veicoli di chi è la responsabilità? Ebbene, in caso di impatto frontale, determinato dall’invasione dell’opposta corsia di marcia, la responsabilità è sicuramente del conducente che supera la linea di mezzeria. Su questo non ci sono dubbi. Tuttavia, si ci chiede se cambi qualcosa nell’ipotesi in cui l’altro conducente procede a una velocità sostenuta.
In tal caso, si può parlare di concorso di colpa? La risposta dipende da quanto determinante sia stato la variabile dell’eccesso di velocità ai fini dell’incidente. Le situazioni che possono verificarsi sono due. Segnatamente: a) il concorso di colpa va escluso se si dimostra che l’eccesso di velocità non ha avuto incidenza causale ai fini del sinistro. Quindi, lo scontro si sarebbe comunque verificato, anche ad un’andatura moderata. Ciò succede quando l’invasione della carreggiata avviene all’improvviso, ossia così repentinamente da non consentire all’altro di frenare.
Sicché, in questo caso, è irrilevante che il conducente danneggiato stesse procedendo a velocità sostenuta. b) c’è, invece, concorso di colpa quando una andatura più moderata avrebbe consentito di vedere in anticipo l’altra auto mentre invadeva l’altra corsia. In tal modo, si sarebbe potuto evitare l’impatto. Sicché, ciascun conducente avrà un grado di colpa che sarà quantificato in proporzione alla gravità del proprio comportamento. La percentuale può essere: 50% e 50%, oppure 50% e 30% ecc.
Caso deciso
Nella sentenza in commento, si è ritenuto che la responsabilità dovesse essere attribuita esclusivamente in capo al conducente che aveva superato la linea continua. L’altra macchina si era trovata, improvvisamente, un ostacolo davanti e non aveva potuto fare altro che frenare. Ne deriva che il concorso di colpa, in presenza di due violazioni del Codice della strada, non è risolutivo ai fini dell’accertamento della reale responsabilità. Bisogna infatti prima valutare se la condotta di chi ha infranto la legge ha avuto incidenza causale sul sinistro, ossia ha concorso a determinarlo. Se eliminando la violazione, si riesce a provare che lo scontro non si sarebbe potuto comunque evitare, la responsabilità è da addebitarsi, per intero, all’altro conducente.
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