In caso di riassunzione, spetta alla segreteria della Commissione tributaria l’onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza. Studiamo il caso.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 11661 del 04/05/2021, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di riassunzione del giudizio nel processo tributario. Nella specie, la Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso proposto da una società contro una cartella di pagamento. Con tale cartella l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione un credito IVA ritenuto inesistente. Proposto appello dall’Ufficio dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, il giudizio, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, veniva interrotto. L’Amministrazione finanziaria presentava quindi istanza di riassunzione del processo interrotto. Non ricevendo alcuna comunicazione, in seguito, l’Ufficio ribadiva la richiesta di fissazione di udienza, la quale veniva infine disposta.
La Commissione tributaria disponeva poi, a carico dell’Ufficio, la notifica dell’istanza di riassunzione e dell’ordinanza di fissazione dell’udienza alle altre parti del giudizio. All’udienza, la Commissione prendeva però atto dell’assenza del contribuente e rilevava che l’Ufficio non gli aveva notificato l’ordinanza di fissazione della stessa udienza. Per tale motivo, ritenendo che l’Agenzia delle Entrate, con l’inerzia dimostrata, non avesse più interesse a che il giudizio proseguisse, ne dichiarava l’estinzione. L’Agenzia proponeva infine ricorso per cassazione. E rilevava che nel processo tributario, in caso di ripresa del giudizio, spetta alla segreteria della Commissione tributaria dare comunicazione della data di trattazione.
La decisione
Secondo la Suprema Corte la censura era fondata. In tema di contenzioso tributario, la riassunzione della controversia interrotta avviene con la mera presentazione dell’istanza di trattazione al presidente della sezione. Tale istanza deve essere presentata nel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l’interruzione. E dunque, in caso di riassunzione, spetta alla segreteria della Commissione tributaria l’onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza. Pertanto, non essendo un suo onere, non può essere dichiarata l’estinzione ove la parte non provveda a notificare alla controparte il decreto di fissazione dell’udienza. Tale compito infatti, come detto, non le compete.
Osservazioni
Se l’estinzione della società cancellata dal registro interviene in pendenza di giudizio, si determina un evento interruttivo del processo. E se si vuole che il processo prosegua è necessaria la riassunzione del giudizio da parte o nei confronti dei soci. Con l’estinzione della società, derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, non si estinguono del resto i debiti insoddisfatti che ad essa facevano capo. E questo risultato viene raggiunto riconoscendo che i debiti della società estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilità normativamente indicati. Pertanto, in pendenza di lite, in caso di estinzione, anche la legittimazione processuale viene acquistata dai soci. E solo loro, o nei loro confronti, possono proporre, o debbono essere proposte, le eventuali impugnazioni, o riassunzioni.