Talvolta per addivenire all’acquisto di un bene immobile ci si rivolge a soggetti preposti, che si occupano proprio di offrire detti servizi. Si tratta degli agenti immobiliari, che mettono in contatto la parte venditrice del bene, con quella interessata all’acquisto. Senonchè, chi è interessato ad acquistare il bene offerto in vendita, può impegnarsi, iniziando a sottoscrivere una proposta di acquisto. Essa, solitamente, è costituita da moduli prestampati, messi a disposizione dalla stessa agenzia immobiliare, che vengono compilati con i dati dell’offerente e del bene. A questo punto, è bene sapere che tale proposta produce, a carico del potenziale acquirente, effetti giuridici diversi a seconda della modalità con le quali viene presentata. Inoltre si ci domanda: “in caso di revoca della proposta di acquisto, il mediatore va pagato lo stesso?”. In proposito, occorre distinguere, due tipi di proposta.
Cioè, la proposta pura e semplice, ove il contratto si considera concluso quando chi ha formulato la proposta ha notizia dell’accettazione dell’altra parte. Poi, abbiamo la proposta irrevocabile, che rimane ferma fino a una certa data, prima della quale la proposta non potrà essere revocata.
Possibile la revoca senza conseguenze?
A questo punto, bisogna rispondere al quesito, su formulato, cioè: “in caso di revoca della proposta di acquisto, il mediatore va pagato lo stesso?”. Al riguardo si premette che l’agenzia immobiliare, normalmente, fa firmare proposte irrevocabili ai potenziali acquirenti del bene. Di conseguenza, il tutto dipenderà dalla volontà del venditore di accettare la proposta. Inoltre, l’accettazione, in questo caso, comporterà la stipula di un contratto preliminare. Quest’ultimo, a sua volta, fa sorgere l’obbligo, per entrambe le parti, di concludere un successivo contratto, ossia il definitivo, con cui si trasferisce la proprietà. Ma quand’è che, per l’agente, nasce il diritto alla provvigione?
Ebbene, detto diritto nasce allorquando l’affare sia concluso per mezzo del suo intervento. Di conseguenza, detto diritto può insorgere anche con la conclusione del contratto preliminare. Tuttavia, all’agenzia immobiliare non spetta il compenso nell’ipotesi in cui il contratto concluso dovesse risultare nullo. Invece, se esso è solo annullabile, l’agente potrà richiedere la provvigione, se egli non conosceva la causa dell’invalidità.