In caso di redditometro, l’imputazione delle spese ai fini della separazione tra coniugi rileva come prova contraria

Cassazione

In caso di redditometro, l’imputazione delle spese ai fini della separazione tra coniugi rileva come prova contraria. Studiamo il caso.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 28257 del 15/10/2021, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di redditometro. Nella specie, la contribuente proponeva ricorso avverso un accertamento, che rideterminava il reddito nella misura di un quinto degli incrementi patrimoniali. La contribuente aveva acquistato, per euro 50mila, il diritto di usufrutto di un immobile e costituito una società mediante versamento di capitale sociale per 9.900,00. La contribuente precisava che le spese di mantenimento dell’abitazione familiare erano state sopportate dal coniuge (separato), come stabilito dal tribunale. L’Agenzia delle Entrate deduceva però che non era stata fornita alcuna prova che dette spese fossero state sopportate da terzi.

E che la stessa sentenza del Tribunale non conteneva alcun elemento utile ai fine della determinazione della misura dei versamenti mensilmente effettuati dal marito. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, con sentenza poi confermata anche in secondo grado. I giudici rilevavano infatti che la contribuente non aveva prodotto alcuna prova idonea a contrastare la pretesa impositiva. Infine, la contribuente proponeva ricorso per cassazione. Tra le altre, la ricorrente deduceva che la Commissione Tributaria Regionale aveva omesso l’esame delle prove da essa allegate. Ed evidenziava che l’ordinanza resa dal Tribunale nel giudizio di separazione prevedeva l’obbligo del coniuge di fare fronte alle spese di gestione della casa.

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La decisione

Secondo la Suprema Corte la censura era fondata. Evidenziano i giudici di legittimità che l’immobile in esame non era nella disponibilità della sola ricorrente, essendo destinato a dimora dell’intera famiglia. Da qui, pertanto, innanzitutto, la censurabile statuizione dell’attribuzione dell’intero reddito determinato sinteticamente alla stessa contribuente. I giudici di appello, inoltre, non avevano spiegato le ragioni per cui non avevano preso in considerazione la dichiarazione del coniuge e l’ordinanza del Tribunale. Se l’ordinanza di separazione evidenzia che le spese relative all’immobile sono a carico del marito, tali spese non rilevano infatti per  l’accertamento sintetico della moglie. In sostanza, in caso di redditometro, l’imputazione delle spese ai fini della separazione tra coniugi rileva come prova contraria.

Osservazioni

Il redditometro è lo strumento attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate può stimare il reddito presunto di un contribuente. E lo può fare sulla base delle spese che quest’ultimo ha effettuato, grazie ad una serie di indici fissati a priori. Il contribuente può comunque giustificare in sede di contraddittorio lo scostamento tra spese effettuate e reddito dichiarato. La prova contraria deve attenere alla dimostrazione che il finanziamento delle spese effettuate è avvenuto con alcune specifiche categorie di redditi. E cioè: con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta. Oppure, con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. Oppure, ancora, con redditi che non concorrono alla formazione del reddito imponibile. L’accertamento sintetico è comunque ammesso solo quando il reddito complessivo accertabile (reddito presunto) risulta superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quello dichiarato.

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