Molti italiani hanno un conto corrente cointestato con un parente, sia esso il coniuge, il figlio il nipote, ecc. Tuttavia ci si chiede: “in caso di conto corrente cointestato si ha diritto alle detrazioni fiscali?”. Una recente sentenza tributaria aveva risposto negativamente. Tuttavia, essa è stata oggetto di forte contestazione perché in controtendenza rispetto all’orientamento espresso dalla stessa Agenzia delle Entrate.
Quest’ultima, infatti, ammette la deduzione dell’intera somma pagata con la carta di debito o credito associata al conto del contribuente. Nonostante ciò, poiché la cointestazione dei conti è un fenomeno alquanto diffuso, la questione è finita in Parlamento. Qui è stata presentata un’interrogazione parlamentare alla quale il Governo ha risposto ribadendo la posizione dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di conto corrente cointestato si ha diritto alle detrazioni fiscali?
Il diritto ad una detrazione fiscale spetta quando la spesa è stata effettivamente sostenuta dal titolare del documento di spesa. Tale è la fattura o lo scontrino fiscale “parlante”, contenente i dati del contribuente. Quest’ultimo, quindi, ai fini della detrazione o della deduzione, deve essere intestato al contribuente che porterà la spesa in detrazione.
Il dubbio, però, sorge in ordine alla detraibilità delle spese familiari pagate con conto cointestato. In tali casi, il pagamento è tracciabile ma chi lo effettua non è il beneficiario della prestazione.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con un ulteriore chiarimento, risultando altrettanto benevola come nel primo caso.
Infatti, ha chiarito che la detrazione dall’imposta, o la deduzione dal reddito imponibile, spettano lo stesso. E ciò a condizione che la spesa sia sostenuta con mezzi di pagamento tracciabili, non rilevando l’esecutore materiale del pagamento.
Ne deriva che si possono scaricare anche le spese fatte con una carta appartenente al parente o al conto cointestato. Tuttavia, occorre dimostrare che il contribuente che porta in detrazione la spesa l’abbia effettivamente sostenuta.
Come? Basta la cointestazione nel caso di conto cointestato. Diversamente, basta una semplice dichiarazione, da parte di chi si avvantaggia della detrazione, di aver rimborsato la spesa all’esecutore materiale del pagamento.
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