Potrebbe accadere che se l’ascensore non si ferma perfettamente al piano, si crei un dislivello che può essere causa di una caduta. Sicché, si ci chiede: “in caso di caduta in ascensore, chi risarcisce?”. La risposta immediata che potremmo darci è: “il condominio”.
Tuttavia, non è sempre così. In quanto se è vero che ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia, è pur vero che non si possono prevedere le disattenzioni altrui.
Di conseguenza, per capire, effettivamente, se potremo ottenere il risarcimento per l’eventuale lesione patita, occorre conoscere ciò che ha stabilito la giurisprudenza al riguardo.
Partiamo dal chiarire che ciascuno deve tenere una condotta prudente e diligente. Evitando di agevolare il verificarsi di incidenti. Questo significa, nel caso di specie, che se il dislivello dell’ascensore era facilmente visibile, il danno non potrà essere risarcito. Essendo riconducibile a disattenzione del danneggiato.
Cosa prevede la legge e cosa stabilisce la giurisprudenza
L’articolo 2051 del codice civile prevede la responsabilità del custode del bene, salvo che ricorra il caso fortuito. Per esso si intende sia un fattore imprevedibile e inevitabile. Sia la disattenzione del passante.
Ne deriva che la responsabilità del condominio ricorrerà soltanto nel caso in cui il dislivello non era visibile o non era segnalato. Ma, per dare una risposta compiuta alla domanda che ci siamo posti, ossia: “in caso di caduta in ascensore, chi risarcisce?”, poniamoci una sottodomanda. Cioè, la richiesta di risarcimento va rivolta al condominio (nella persona dell’amministratore) oppure alla ditta che si occupa della manutenzione?
Ebbene, al riguardo la risposta è fornita dallo stesso articolo su enunciato (2051 cod. civ.). Nonché dalla giurisprudenza. E in particolare dalla sentenza della Cassazione n. 26533/2017.
Sulla scorta di essi, è possibile concludere che degli incidenti causati dal dislivello dell’ascensore è sempre responsabile il condominio. Anche quando a provocarli sia stato un vizio costruttivo. Questo, poi, eventualmente, potrà rivalersi nei confronti della ditta incaricata della manutenzione. Ma solo in caso di inadempimenti colposi da parte di quest’ultima. Naturalmente, è sempre possibile che la ditta e il condominio dispongano di un’assicurazione. Così da ottenere il subentro dell’agenzia nel risarcimento.