In arrivo le cartelle esattoriali ma attenzione perché in questi casi l’avviso di liquidazione è nullo

Agenzia delle Entrate

Proiezionidiborsa, sempre attenta alla salvaguardia degli interessi e diritti dei Lettori, quest’oggi illustra un argomento che può tornare molto utile, quando arriva quella busta verde!  Ci sono casi in cui l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate è nullo. Pertanto, sono in arrivo le cartelle esattoriali ma attenzione perché in questi casi l’avviso di liquidazione è nullo.

Vediamo insieme agli esperti del team di Proiezionidiborsa, l’ultimo orientamento della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4737 del 23 febbraio 2021. Ecco quando l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate è nullo.

In particolare, la Cassazione, ha ritenuto che l’avviso di liquidazione deve fornire ogni informazione utile al contribuente per verificare l’origine della pretesa avanzata dall’ente impositore. Nel caso de quo, qualora si riferisca alla registrazione di un atto giudiziario, deve necessariamente allegare l’atto cui si riferisce.

Il caso concreto che fa giurisprudenza

Nel caso specifico, si trattava dell’avviso di liquidazione, emesso in relazione alla registrazione di un atto giudiziario. Il contribuente eccepiva la nullità dell’avviso di liquidazione. A parere del contribuente, infatti, l’avviso recante solo data e numero dell’atto giudiziario, non era sufficiente ad indicare i termini della pretesa tributaria.

Il giudice di prime cure, aveva annullato l’avviso di liquidazione emesso in ordine alla registrazione di una sentenza civile, avente ad oggetto lo scioglimento di una comunione ereditaria. Ritenendo che il mero avviso di liquidazione fosse nullo per difetto di motivazione, non essendo sufficiente la mera indicazione del numero e data della sentenza. E che, conseguentemente, l’ente impositore avrebbe dovuto allegare la sentenza. Successivamente il giudizio passa alla CTR e alla suprema Corte che scrive un’altra pagina giuridica.

In arrivo le cartelle esattoriali ma attenzione perché in questi casi l’avviso di liquidazione è nullo

In appello, la CTR, aveva ribaltato il decisum del primo grado. La CTR, aveva ritenuto invece che i dati indicati nell’avviso, fossero, da soli, sufficienti all’individuazione dell’oggetto della pretesa impositoria. Il contribuente, pertanto si rivolgeva alla Corte di Cassazione, la quale ha accolto il ricorso del contribuente, affermando pertanto un nuovo principio.

In particolare, la Cassazione, con l’ordinanza n. 4737 del 2021, ha ritenuto nullo l’avviso di liquidazione indicante solo data e numero del provvedimento. Ovvero, ha ritenuto che il mero avviso di liquidazione comunicato al contribuente, senza allegare la sentenza cui si riferisce, è nullo. L’allegazione della sentenza, in questo caso, è necessaria, in quanto garantisce al contribuente l’esercizio delle sue facoltà difensive, senza dover compiere anche un’attività di ricerca.

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