Il termine prescrizionale applicabile ai tributi erariali è quello ordinario decennale. Studiamo il caso.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 23162 del 22/10/2020, ha chiarito quali sono i termini di prescrizione per i crediti tributari. Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che ne aveva rigettato l’appello. Il contenzioso riguardava un’intimazione di pagamento, riferita a 15 cartelle esattoriali, rispetto alla quale i giudici di merito avevano ritenuto che i crediti, indicati nelle cartelle, fossero tutti prescritti.
Nell’impugnare la sentenza l’Agenzia delle Entrate lamentava la violazione art. 2946 cod. civ., in materia di prescrizione dei crediti erariali, laddove, a suo avviso erroneamente, il giudice di secondo grado aveva ritenuto applicabile, agli stessi crediti, il termine prescrizionale quinquennale. Secondo l’Amministrazione finanziaria, andava al contrario ritenuto che a questi tipi di crediti fosse applicabile il termine prescrizionale decennale di cui all’art. 2946 cod. civ.
E dunque i crediti indicati nelle cartelle notificate meno di 10 anni prima della notifica dell’impugnata intimazione di pagamento non potevano considerarsi prescritti. L’Agenzia contestava poi la sentenza per avere la CTR applicato ai crediti tributari il termine prescrizionale quinquennale, previsto dall’art.20, comma 3, Dlgs. n. 472/97 unicamente per le sanzioni amministrative. Rilevava inoltre la ricorrente che, anche in tal caso, il termine prescrizionale quinquennale valeva solo se l’atto di irrogazione sanzioni non fosse stato emesso contestualmente all’atto di recupero del tributo. In caso di applicazione contestuale di sanzioni e tributo, ex art. 24, comma 1, del Dlgs. 472/97, la riscossione delle sanzioni era quindi comunque sottoposta al termine di prescrizione decennale.
La decisione sulla prescrizione per i tributi erariali
Secondo la Suprema Corte, il primo motivo di impugnazione era fondato. Evidenziano i giudici di legittimità che il termine prescrizionale applicabile ai tributi erariali è quello ordinario decennale. Per tali tipi di tributi si deve quindi escludere l’applicabilità della prescrizione breve quinquennale, di cui all’art. 2948 n. 4 cod. civ. I crediti tributari, sottolinea la Cassazione, non sono infatti assimilabili alle obbligazioni periodiche da pagarsi anno per anno.
Le obbligazioni per crediti erariali, pur consistendo in prestazioni a cadenza annuale, possono del resto variare, nel loro ammontare, anno per anno. Né è detto che le persone fisiche, ovvero le persone giuridiche, producano anno dopo anno i medesimi redditi tassabili, potendosi verificare che per alcuni anni esse non producano affatto redditi, ovvero che ne producano in misura maggiore o minore.
Prescrizione per le sanzioni in 5 anni
Sempre secondo la Cassazione era invece infondato il secondo motivo di ricorso. Evidenzia infatti la Corte che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, la norma stabilisce esplicitamente che il diritto alla riscossione si prescrive nel termine di 5 anni. Non era dunque condivisibile la tesi sostenuta dall’Agenzia, secondo cui, in caso di contestuale richiesta di pagamento di tributi e di sanzioni amministrative, sarebbe applicabile ad entrambi il termine decennale.
Né era sufficiente il richiamo all’art. 24, comma 1, del Dlgs. 472/97, secondo cui per le sanzioni si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. Tale norma, affermano i giudici, autorizza infatti unicamente l’agente della riscossione a chiedere, con una stessa cartella, il pagamento di entrambi i crediti. Ma non è idonea a modificare il termine prescrizionale quinquennale, fissato per le sanzioni dal precedente art. 20, comma 3.
Il solo caso in cui è consentito derogare a tale specifico termine prescrizionale è dunque quello di sentenza passata in giudicato. Solo in tale ipotesi, cioè, vale anche per le sanzioni il termine prescrizionale decennale, per diretta applicazione dell’art. 2953 cod. civ.