Il tasso di mora va maggiorato per la soglia usura?

Banca d’Italia

Il tasso di mora va maggiorato per la soglia usura?

Secondo Banca d’Italia  le rilevazioni dei TEGM trimestrali sono formati senza includere la maggiorazione del tasso di mora, come risulta dalle istruzioni, che di seguito si riportano per stralcio:

“Come previsto dalle Istruzioni, non vanno inclusi nel TEG gli eventuali interessi di mora e gli altri oneri applicati in caso di inadempimento (ad es. se il cliente non estingue il rapporto alla scadenza)”

Si sottolinea inoltre che il tasso di mora rilevato dalla Banca d’Italia corrisponde mediamente al 2,1%, e nel momento in cui il calcolo,  per il superamento del tasso soglia, venga espressamente richiesto come comprensivo della mora, sarebbe opportuno e ragionevole aggiungere il tasso di mora al tasso TEG rilevato trimestralmente dalla Banca d’Italia. ( Cfr. art. 3 comma 4 del Decreto 25 Marzo 2003)

L’indagine statistica condotta ai soli fini conoscitivi da B.I. e Ufficio italiano dei Cambi ha rilevato che”.. con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per cui i casi di ritardato pagamento è   mediamente pari a 2,1 punti percentuali

Il Tasso di mora va maggiorato per la soglia usura?

A seguito della introduzione del D.L 70/2011 a far data dal terzo trimestre 2011, i tassi effettivi globali medi per ciascuna categoria, devono essere aumentati di ¼ e aggiunti ulteriori 4 punti percentuali per determinare  l soglia usura. Inoltre è stato precisato che la differenza tra il limite ( soglia usura)  e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali. ( Cfr. istruzione B.I.)  In caso di verifica del superamento della  Mora  i tassi rilevati devono essere maggiorati di 2,1 punti percentuali; dato che la mora non viene rilevata statisticamente con cadenza trimestrale.

Esempio:

Tasso effettivo globale medio per le operazioni mutuo  a tasso fisso  rilevati  ai fini della L. 108/96 per il periodo 01/07/2016-30/09/2016 ammonta al tasso del  3,18% ai fini dell’eventuale verifica del superamento del tasso  di mora si deve operare nel seguente modo:

Tasso rilevato 3,18% maggiorazione per Mora B.I. 2,1% produce un Tasso medio pari a  5,28%

Tasso soglia Mora = 5,28% +( ¼ *5,28% )+4% = 10,60%

Il Tasso Soglia su base annua  senza mora rilevato da B.I. per i Mutui a Tasso fisso per il periodo 01/07/2016-30/09/2016  è il 9,9750.

Così determinato:

Tasso soglia  = 3,18% +( ¼ *3,18% )+4% = 9,9750%

Quindi non si può prendere per riferimento per il  determinare il tasso di usura per la Mora il tasso del 9,975% ma quello del 10,60%.

Purtroppo molto spesso questo è stato un evidente errore fatto dai consulenti  nella predisposizione nelle proprie relazioni.

Chi  pretendesse  in giudizio  di considerare la mora nulla o non dovuta per il superamento del Tasso soglia,  considerando solo il parametro di B.I. sarà sicuramente smentito da una eventuale CTU, e quindi vedrà rigettata la sua istanza.

La maggiorazione del tasso di mora del 2,1% vale sino al periodo  del 31/12/2017.

Il Tasso di mora va maggiorato per la soglia usura

Successivamente  si dovrà tenere conto delle seguenti maggiorazioni ai fini della mora in base alle varie tipologie delle categorie di rilevamento:

  • Mutui ipotecari maggiorazione pari a 1,9 punti percentuali:
  • Leasing maggiorazione di 4,1 punti percentuali;
  • Altri finanziamenti 3,1 punti percentuali

Cfr.  D.M., rilevazioni del MEF,  in data 21/12/2017 a partire dal 01/01/2018.

Quindi ai fini soglia usura  del Tasso di Mora si deve tenere conto obbligatoriamente anche della maggiorazione rilevata  sia da B.I. sia dal MEF.

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