Il superbonus al 110% si può ottenere anche per le singole unità abitative

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Il Decreto Rilancio, ha stabilito che il superbonus del 110% per lavori di isolamento termico si può ottenere anche le singole unità immobiliari. Ciò, a condizione che esse siano funzionalmente indipendenti rispetto al resto del condominio e abbiano uno o più accessi autonomi dall’esterno. Questa è stata la risposta definitiva ai dubbi che si coltivavano in merito, apportata dal decreto Rilancio. Esso è stato convertito in legge nella giornata di ieri. In proposito, tuttavia, si attendono anche i chiarimenti specifici da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Quali gli interventi oggetto di interesse per le singole unità immobiliari

Quindi, come indicato, il superbonus del 110% si può ottenere anche per le singole unità abitative per lavori di isolamento termico. L’isolamento rappresenta proprio uno dei tre interventi trainanti che danno diritto al superbonus, volti al miglioramento energetico dell’immobile. Detto intervento è stato esteso alle unità immobiliari indipendenti dal punto di vista funzionale. Nello specifico, il beneficio è ottenibile per gli interventi di cui detto, che siano effettuati sulle superfici opache verticali, come pareti isolanti o cappotti. Inoltre, vale anche per quelle orizzontali, come le falde di copertura del sottotetto. Il tutto, però, con una condizione, ossia: che i lavori interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. Con essa si intende, quella della singola unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari, che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi.

Il superbonus al 110%: cosa si intende per edificio?

Cosa intende il decreto Rilancio per edificio? La normativa in vigore ritiene tale l’intero condominio. Tuttavia, c’è un decreto legislativo del 2005 che ne offre un’altra interpretazione. Sulla scorta di essa, per “edificio” può intendersi anche parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti. Ciò significherebbe che il diritto al superbonus si estenderebbe anche un singolo appartamento o una villetta a schiera. In quest’ultimo caso, basterebbe il 25% della singola unità immobiliare, così superandosi il limite in precedenza descritto.

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