Il sistema bancario italiano fra luci e ombre, fra mancati controlli ed illeciti commessi

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VISCO, IL SISTEMA BANCARIO ITALIANO, I MANCATI CONTROLLI, GLI ILLECITI COMMESSI ANCORA OGGI E COME DIFENDERSI DA ALCUNI DI QUESTI

Mi rendo conto di aver scelto un titolo un po’ complicato, per l’articolo di oggi, ma volevo fare il punto su una questione piuttosto intricata, per il nostro Paese, ed ancora oggi foriera di diversi problemi, a livello politico, ma spesso con risvolti drammatici anche per i cittadini.

Parliamo di banche, e ci domandiamo quanto segue:

  • Perché parte del mondo politico voleva sfiduciare l’attuale governatore di bankitalia, Visco?
  • I controlli sulle banche sono mancati, e quale tipo di responsabilità è ascrivibile al governatore?
  • Qual’ è la situazione attuale: ancora oggi si commettono illeciti, e di che tipo?
  • Come è possibile difendersi dalle conseguenze negative, soprattutto a livello finanziario e giuridico, di certi illeciti?

Ma procediamo con ordine.

Visco: perché parte del mondo politico, posizione ascrivibile ai renziani, avrebbe voluto un Visco dimissionario?

Non è una novità che nel nostro paese diverse banche abbiano commesso illeciti, di tipo anche penale, nei confronti della propria clientela.

Inosservanza delle norme sul risparmio gestito, induzione alla sottoscrizione di prodotti non conformi al profilo di rischio, già sono fattispecie note ai cittadini, tanto è stata l’attenzione mediatica che ha seguito certi fatti, con tutti i possibili risvolti finanziari, in termini di risparmi andati in fumo.

Ma questi non sono gli unici tipi di illecito commesso, dobbiamo pensare anche alla pratica dell’anatocismo ed all’usura, praticando sulle linee di credito concesse alle imprese tassi oltre la soglia definita dalla banca d’Italia.

E’ evidente che proprio quest’ultima aveva il compito di sorvegliare il sistema, prevenendo innanzi tutto, quale sua funzione primaria, illeciti, e garantendo il corretto operato degli operatori bancari.

Ma quando emerge una situazione di palese illegittimità nell’operato di diversi istituti, è evidente che quei controlli non hanno quanto meno funzionato, anche a voler presumere un operato in buona fede di chi doveva controllore.

Ovviamente non è il governatore di bankitalia in prima persona a dover svolgere questo delicato compito, sono gli ispettori, ma parte del mondo politico ritiene che, come talora un politico debba dimettersi non per colpe proprie, ma per l’operato di suoi collaboratori, parimenti debba fare il governatore, assumendosi la responsabilità dei funzionari dell’istituto da lui presieduto.

E’ una tesi a mio avviso condivisibile non solo moralmente, ma anche giuridicamente, conforme alla tipologia ed alle caratteristiche che in tale materia assume il concetto di responsabilità politica o dirigenziale.

Ma l’aspetto più grave di tutta la questione è che ancora oggi si continuano a commettere illeciti anche di tipo penale.

Lo posso affermare con certezza, in relazione ad un caso di cui mi sono recentemente occupato.

Non farò nomi, anche per motivi di privacy, ma ecco i fatti.

Ad un imprenditore una banca aveva applicato tassi usurai, come risulta da specifiche perizie effettuate proprio al fine di rilevare l’applicazione dei medesimi.

E’ quindi seguito un incontro con la banca, in cui è stato proposto alla medesima di desistere dal voler rivolgere ulteriori richieste al cliente, altrimenti la medesima sarebbe stata denunciata.

La banca, del tutto incurante degli avvertimenti legali ricevuti, ha tirato dritto per la sua strada, ed ha continuato a domandare i soldi, come nulla fosse.

Ma come poteva difendersi quest’azienda, e come possono difendersi tutti coloro che vedono applicati tassi usurai alle proprie linee di credito?

Ebbene, qui entrano in gioco alcuni tecnicismi giuridici, e mi scuso se li devo trattare, ma è richiesto dalla natura del tema proposto.

Recentemente, la cassazione ha stabilito che, anche in presenza di un decreto ingiuntivo già dichiarato esecutivo, strumento cui potrebbe ricorrere la banca per ottenere il recupero di somme dovute su una linea di credito, concessa ad un cliente, si possa presentare un’stanza al medesimo giudice che l’ha emesso, dichiarando che è in corso un procedimento penale per usura, relativamente alla linea di credito per la quale è stato concesso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Ed il giudice deve sospendere l’esecutività del decreto.

Pertanto siamo in presenza di un’eccezione al principio generale, che prevede sì la possibilità di fare opposizione al decreto ingiuntivo, che però nel frattempo, infatti, può già essere dichiarato esecutivo.

In questo caso, invece, il giudice deve sospenderne l’esecutività.

Come deve agire, quindi, un cliente che si trovi in questa situazione?

Deve, innanzi tutto, far svolgere una verifica contabile per constatare l’applicazione dell’usura, e in caso affermativo presentare denuncia penale.

Se quindi la banca procede richiedendo e facendosi approvare un decreto ingiuntivo, contro di lui, al giudice che l’abbia emesso si presenterà un’istanza, tramite avvocato, che dichiari che è in atto un processo penale in corso, per l’accertamento dell’usura sulla medesima linea di credito, oggetto del decreto ingiuntivo.

Cosa può ottenere il cliente?

Intanto, in base all’articolo 1815 codice civile, come riformato da apposita legge, qualsiasi pattuizione di interessi usurari comporta che non sia dovuto alcun interesse.

E se gli interessi, invece, erano leciti, ma hanno superato la soglia durante il rapporto contrattuale, per una riduzione delle soglie definite da bankitalia?

Ebbene, qui si confrontano due tesi, relative alla fattispecie dell’usurarietà sopravvenuta, sulla rilevanza del momento in cui insorge il superamento, cioè se prima o dopo la pattuizione contrattuale.

In ogni caso, ovviamente è nulla la componente relativamente al superamento.

Ma anche a voler accogliere la tesi che se quando erano stati pattuiti, gli interessi non erano usurai, occorre dire che in sede penale si definisce anche una situazione di risarcimento danni a favore di chi colpito da usura, e quindi occorre considerare che spesso tale risarcimento copre almeno parte della componente degli interessi e del capitale, che si dovrebbe restituire.

Oltre al fatto che comunque il decreto ingiuntivo non riprende ad avere esecutorietà prima della conclusione del processo penale, che spesso va avanti fino alla cassazione.

In sintesi, certo ogni situazione va considerata a sé, ma possiamo dire che oggi l’ordinamento consente diversi strumenti di difesa, ferma restando qualche alternativa interpretativa, che sempre riguarda l’ermeneutica delle fonti giuridiche e la relativa interpretazione giurisprudenziale.

Secondo la data di pattuizione/ applicazione di interessi oltre la soglia, saranno esperibili diverse azioni, da valutare con il professionista di fiducia.

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