L’AGCM afferma che il rimborso è un diritto dei viaggiatori, non una facoltà dell’imprenditore. La questione relativa al contrasto tra perdite subite dal turismo per effetto della pandemia e il diritto dei consumatori ad ottenere i rimborsi, è ancora scottante. L’imposizione del vaucher, derivante dalla concessione che, a favore del settore turistico, ha operato il decreto Cura Italia, non può rappresentare la soluzione. Infatti, conferendo facoltà di scelta al solo imprenditore, esso, propone una soluzione a vantaggio della sola “parte forte” del rapporto contrattuale. A fronte di ciò, si sono scatenate le associazioni dei consumatori e la questione è stata sottoposta anche al vaglio della Commissione Ue.
Inoltre, è stata allertata sul punto anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AGCM. Abbiamo, quindi, una situazione caratterizzata dalla contrapposizione tra viaggiatori-consumatori da una parte ed operatori del settore turistico dall’altra. L’oggetto del contendere è rappresentato dall’art. 88 bis del c.d. decreto Cura Italia. Con esso, è stato concesso agli operatori la possibilità emettere un voucher, in luogo del rimborso del prezzo. Ciò, senza necessità di apposita accettazione da parte del consumatore.
Il rimborso è un diritto dei viaggiatori, non una facoltà dell’imprenditore. Intervento dell’AGCM
Sul punto è intervenuta, nella riunione del 27 maggio 2020, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Essa ha evidenziando le criticità della disciplina d’emergenza di cui all’art. 88-bis del D.L. n. 18 del 2020, convertito dall’art. 1, comma 1, della l. 24 aprile 2020, n. 27. Nella specie, l’art. 88-bis introduce un elenco dettagliato di circostanze eccezionali e situazioni soggettive collegate al Covid, che consentono l’esercizio del diritto di recesso del consumatore.
Diritto di recesso spettante anche al vettore/organizzatore dai contratti di viaggio e/o pacchetto turistico, per impossibilità sopravvenuta. A fronte di ciò, la norma prevede l’emissione di un voucher o di un pacchetto sostitutivo, in alternativa al rimborso, senza necessità di accettazione da parte del consumatore. In tal modo, la norma italiana si è posta in contrasto con la disciplina comunitaria vigente e con la posizione assunta dalla Commissione europea.
Difatti, la Direttiva (EU) 2015/2302 in materia di pacchetti turistici prevede che, in caso di cancellazioni per circostanze straordinarie, operi il diritto al rimborso di quanto pagato. Peraltro, tale disciplina comunitaria è stata integralmente recepita dal d.lgs n. 79/2011, all’art. 41. Inoltre, anche i Regolamenti UE prevedono che i passeggeri, in caso di cancellazione del trasporto da parte del vettore, possano esercitare una scelta.
Scelta che va dal rimborso in denaro del costo del biglietto a modalità alternative di compensazione della spesa.
Di conseguenza, l’eventuale corresponsione del voucher è subordinata alla espressa accettazione da parte del consumatore. Da ultimo, il 13 maggio 2020, la Commissione europea ha pubblicato una Raccomandazione con la quale ha ribadito quanto stabilito dalla direttiva (UE) n. 2015/2302. In altri termini, il diritto del consumatore di scegliere tra le diverse opzioni di rimborso previste dalla legge. Esse sono: il rimborso in danaro, il vaucher e la soluzione di viaggio o vacanza alternativi, di valore corrispondente, con o senza conguaglio.
Difficoltà degli operatori del settore turistico
Tutta la situazione innanzi descritta in termini di tutele e diritti, deve però fare i conti con la realtà economica vigente in periodo pandemico. Infatti, a causa del lock down, il settore turistico ha subito gravi perdite. Inoltre, almeno fino al vaccino, continuerà a registrare perdite, disdette e carenza di prenotazioni. In conseguenza di ciò, sarà difficile la ripresa immediata di questo settore. Infatti, non è possibile pensare ad un ritorno a breve degli spostamenti, con il medesimo flusso di prima almeno fino al vaccino. Ciò significa che le compagnie aeree e gli operatori turistici che non riusciranno ad ammortizzare la crisi, sdaranno destinati a scomparire. Di conseguenza, verranno coinvolti in questa caduta a picco anche i consumatori, molti dei quali non riusciranno ad ottenere il rimborso. Di conseguenza, urge anche la necessità di trovare delle risposte per la sopravvivenza del settore turistico travolto dalla crisi.