Mi chiedo: se non ho i soldi per l’avvocato posso chiedere il patrocinio a spese dello Stato anche per i procedimenti di mediazione civile obbligatoria?
Ci risponde la Corte di Cassazione con la recente sentenza 18123 dell’agosto 2020. La sentenza riguarda i procedimenti di mediazione obbligatoria previsti dall’art. 5 del D. Lgs. 28 del 2010.
Ricapitoliamo i punti salienti dell’argomento. La mediazione è un metodo di risoluzione delle controversie alternativo al tradizionale giudizio. Si svolge davanti ad organismi di mediazione approvati ed iscritti in apposito registro tenuto presso il Ministero di Giustizia. Per quello che qui ci interessa ricordiamo che la mediazione è obbligatoria quando è necessario tentarla prima di poter andare in giudizio.
Negli altri casi è facoltativa. Le materie in cui la mediazione civile è obbligatoria sono elencate all’art. 5 del decreto legislativo istitutivo della mediazione stessa. Tra le principali materie per cui la mediazione è obbligatoria ricordiamo la locazione, le successioni ereditarie ed il risarcimento danno da responsabilità medica.
Il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione obbligatoria
Nel caso deciso dalla Cassazione un avvocato aveva assistito, in un procedimento di mediazione obbligatoria, un cliente che godeva del patrocinio a spese dello stato. La mediazione falliva e seguiva il giudizio in Tribunale. Al termine del processo l’avvocato depositava in Tribunale la propria domanda di liquidazione dei suoi compensi. Il Tribunale, però, riteneva che la normativa sul gratuito patrocinio non fosse applicabile alla mediazione. La questione giungeva sino alla Corte di Cassazione, che si è pronunciata come segue.
Il patrocinio a spese dello stato è disciplinato dall’art. 74 del DPR 115/2002. La norma parla esclusivamente di giudizio penale, civile, tributario o amministrativo. E non è stata adeguata successivamente all’entrata in vigore del procedimento di mediazione civile.
La Corte ritiene anche che questa mancanza tuttora apparentemente non colmata non possa essere risolta dal giudice con un intervento interpretativo. Infatti i poteri del giudice non possono spingersi fino a stabilire la gestione e la destinazione delle risorse finanziarie pubbliche. Il giudice non può decidere che i fondi pubblici devono coprire un’attività se non c’è una legge che lo preveda.
Inoltre, sottolinea la Corte, a ben vedere si tratta di una mancanza solo apparente.
Infatti il legislatore non ha dimenticato di disciplinare il caso del soggetto assistito da patrocinio a spese dello stato che partecipi ad una procedura di mediazione. Il decreto legislativo 28 del 2010 si è espresso anche sul punto del patrocinio a spese dello stato. Però lo ha fatto considerando che le risorse pubbliche sono sempre limitate. Per questo il decreto che ha introdotto la mediazione nel nostro ordinamento, all’art. 17, ha previsto che dal procedimento di mediazione non possono discendere oneri a carico dello Stato. Come dire che lo Stato non può essere gravato dai costi del patrocinio per il soggetto non abbiente.
Requisiti di reddito
Quindi, se avete i requisiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato, vi verrà pagato l’avvocato per la fase giudiziale che seguirà l’eventuale fallimento della mediazione. Non pagherete nessuna indennità all’organismo di mediazione per l’attività che esso svolge mediante il mediatore abilitato. Però dovrete sostenere da soli l’onere economico per l’avvocato che vi assiste nella mediazione stessa. Almeno fino ad eventuale riforma normativa.