La confessione è un sacramento, al quale ci si affida, per chiedere ed ottenere la remissione dei propri peccati. Essa si svolge in segreto, nel confessionale, e costituisce occasione per confidare al sacerdote i peccati e, più in generale, le azioni di cui non andiamo fieri. Senza dubbio, la confessione è protetta dal segreto confessionale e quindi il parroco non può rivelarne il contenuto. Tanto vero questo che egli non può rivelare ciò che ha appreso, a pena di essere destinatario di sanzioni molto severe, fino alla scomunica. A questo punto, sorge spontaneo un interrogativo: “il parroco può denunciare i fedeli per fatti raccontati in confessionale?”. Naturalmente, appare evidente che ciò non è possibile quando la confessione abbia ad oggetto fatti moralmente deprecabili ma che non integrino reato. All’opposto, egli può denunciare un reato a lui confessato? Su questo interrogativo, ci soffermeremo.
Il sacerdote può denunciare un reato?
Dunque, alla domanda di fondo: “il parroco può denunciare “i fedeli” per fatti raccontati in confessionale?”, replicheremo subito. Strano ma vero, la risposta è: no! La ragione è che, secondo la religione cattolica, ciò che il penitente confessa, non è rivolto al prete, bensì direttamente a Dio. A ciò aggiungasi che il segreto confessionale è salvaguardato anche dalla legge italiana ed, in particolare, dal codice di procedura penale. Questo stabilisce che non possono essere obbligati a deporre come testimoni, su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, i ministri di confessioni religiose.
La pena prevista è quella della reclusione fino a un anno o con la multa da 30 a 516 euro (200 c.p.c. e 622 c.p.). In estrema sintesi, un sacerdote non può denunciare i reati che ha appreso durante la penitenza, nemmeno se essi siano gravissimi, come l’omicidio, la pedofilia, ecc. Addirittura, un sacerdote non può violare il segreto della confessione, nemmeno per salvare la vita a una persona condannata ingiustamente! E qui, siamo proprio al paradosso. Tuttavia, nell’ipotesi inversa in cui il confessore sia vittima di un reato, egli è tenuto a collaborare con la giustizia. In tal caso, come confermato dalla Cassazione, il sacerdote che rifiuti di testimoniare o, peggio ancora, menta durante la deposizione incorre nel reato di falsa testimonianza. Infine, si precisa che c’è solo un caso in cui il sacerdote può denunciare un reato a lui confidato. Tale è il caso in cui la confessione avvenga al di fuori del sacramento della confessione. Tuttavia, anche in tale ipotesi, vi è una mera facoltà e non un obbligo di denuncia.