Il lavoratore ha un’arma in più per farsi pagare dal datore di lavoro con l’introduzione della Legge Semplificazioni. La novità è operativa da qualche giorno. Questa modifica rientra nella sezione diffida accertativa per crediti patrimoniali. Il legislatore ha esteso il campo di applicazione anche a chi utilizza le prestazioni di lavoro. Il lavoratore che non ha ottenuto le spettanze a chi deve rivolgersi? I vari Ispettorati del Lavoro presenti sul territorio nazionale dovranno risolvere la querelle. Gli ispettori, già oberati da una mole di lavoro eccezionale e sottorganico, prenderanno in carico la diffida accertativa per crediti patrimoniali. Il lavoratore segnala all’ITL competente territorialmente il mancato pagamento delle spettanze. L’ispettore nel caso in cui nota inosservanze alla disciplina contrattuale, intima al datore di lavoro di corrispondere gli importi accertati.
Il lavoratore può ricorrere per questi motivi
I lavoratori con un rapporto dipendente, non subordinati tipo i co.co.co. hanno la possibilità di attivare la diffida per i compensi legati a presupposti oggettivi e prefissati. I lavoratori non possono percorrere questa strada per richiedere la verifica sulla quantificazione.
La novità dei nuovi obbligati in solido
L’ispettore del lavoro fino a qualche giorno fa diffidava il datore di lavoro omissivo. Con l’entrata in vigore della Legge n.120/2020 la diffida trova applicazione anche nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro della ditta. La legge non lo dice chiaramente ma è facile intuire che per soggetti nuovi obbligati si riferisce al committente.
Come fare ricorso
L’Ispettorato notifica la diffida alla ditta. Quest’ultima ha 30 giorni per tentare la conciliazione con il lavoratore presso la sede dell’ITL competente. Trascorsi i 30 giorni oppure l’accordo tra le parti non viene raggiunto, la diffida acquisisce valore di titolo esecutivo. Il direttore dell’ITL emette un decreto. Il lavoratore ha un’arma in più per farsi pagare dal datore di lavoro i crediti retributivi. L’azienda avverso la diffida del direttore dell’ITL può fare ricorso sospendendo l’esecutività per 60 giorni.