La Redazione di Proiezionidiborsa più volte ha affrontato la difficile problematica, in ambito di diritto di famiglia, riguardante l’obbligo genitoriale di mantenimento dei figli.
Più volte, si è ribadito il principio generale che i genitori devono mantenere la prole, per il solo fatto di averla generata. Ma cosa accade se i figli sono ormai grandi? Beh l’obbligo dei genitori continua, finché i figli non sono economicamente autosufficienti. Ovviamente con dei limiti. Se pur l’obbligo dei genitori continui dopo la maggiore età, il figlio deve comunque studiare o cercare un lavoro. Nel caso in cui non studi, deve avere un atteggiamento attivo, deve dimostrare di essere alla ricerca di lavoro.
Ma cosa si intende per economicamente autosufficienti? Si intende un lavoro stabile? Innanzitutto, bisogna chiarire che non necessariamente deve trattarsi di lavoro come dipendente, ben potendo il figlio intraprendere attività imprenditoriali, o essere un libero professionista.
Pertanto, attesa la precarietà nell’ambito lavorativo, il quesito è il seguente: il genitore deve mantenere il figlio anche se questi lavora con contratto a termine?
Il genitore deve mantenere il figlio anche se questi lavora con contratto a termine?
La Corte di Cassazione, con ordinanza n.19077/2020, del 14.09.2020, si è espressa sul punto.
In particolare, la Corte si è pronunciata in ordine al ricorso di un papà contro una sentenza della Corte d’appello. Tale sentenza, in particolare, aveva rideterminato il contributo del mantenimento per la figlia, in euro 300, nonostante la stessa avesse un lavoro a tempo determinato.
La Corte nel ritenere legittima la sentenza della Corte d’appello, ha precisato che l’obbligo del padre al contributo del mantenimento della figlia permane. La natura del rapporto di lavoro determinato e/o parziale, non è sufficiente a garantire l’indipendenza economica.
Si conferma ancora una volta che ciò che conta, in ambito del diritto di famiglia, è l’interesse materiale e morale dei figli. Un contratto di lavoro a tempo determinato o parziale non è, pertanto, idoneo a menomare il diritto di un figlio al mantenimento.
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