Siamo sempre abituati e vedere il Fisco come un falco pronto a sferrare il colpo decisivo sul risparmiatore-preda che inciampa in un errore di contribuzione. In ragione della situazione di emergenza attuale, le misure adottate dal decreto Liquidità prevedono una certa tolleranza. C’è però un aspetto interessante da osservare. In particolare, il margine di tolleranza è stato chiarificato dalla circolare n.9/E del 13 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate. Vediamo che tipo di acconti riguarda e quali le azioni di clemenza adottate.
Quali versamenti sono inclusi
Il Fisco perdona e non sanziona sul versamento degli acconti che riguardano IRPEF, IRAP e IRES. La notizia giunge lieta alla vigilia dei pagamenti relativi alle imposte in esame ed annuncia un calcolo differente. Solitamente, per l’anno in corso, si procede al calcolo secondo il metodo storico. Questo vuol dire che l’imposta viene considerata in base agli importi relativi all’anno precedente al netto di crediti di imposta detrazioni e ritenute. Quest’anno, verrà privilegiato il metodo previsionale che comporta un certo margine di errore. In che senso? Nel caso in cui l’importo versato non sia inferiore all’80% della somma dovuta, non vi saranno sanzioni o penalizzazioni previste. Se lo scostamento a titolo di acconto non oltrepassa il margine del 20%, allora il Fisco perdona e non sanziona sul versamento degli acconti dovuti.
Ulteriori versamenti accessibili e disposizioni in merito
Con questa maggiore flessibilità non si esclude, naturalmente, il ravvedimento operoso qualora si pongano in essere le condizioni. Questo in ragione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in merito al ravvedimento operoso per sanare omessi o insufficienti versamenti. Il Fisco perdona e non sanziona sul versamento degli acconti che si estende, oltre ad IRPEF, IRAP e IRES, anche alla cedolare secca, IVIE e IVAFE. Come chiarito, la norma si applica esclusivamente al periodo di imposta relativo al 2020.