Per l’annesima volta, la Corte di Cassazione ha affrontato il problema “sensibile” del danno subito dai prossimi congiunti della vittima di un incidente. La sentenza, depositata in data 8 aprile, ha deciso in ordine al ricorso presentato dal terzo trasportato e dai suoi congiunti, in seguito ad un incidente stradale. In occasione di questo, il primo aveva subito gravi lesioni. In primo grado era stato riconosciuto un risarcimento per danno biologico al terzo trasportato e anche ai suoi parenti, come danno riflesso del primo. La sentenza n. 7748/2020, pero’ e’ stata impugnata in appello dalla controparte.
I giudici di appello hanno negato il risarcimento ad entrambi, in quanto per i parenti si era reputato non provato il danno morale in assenza di quello biologico riconosciuto al soggetto leso. La Corte di appello, infatti, ha reputato non provato il danno da riduzione della capacita’ lavorativa da parte del terzo trasportato leso. Ha poi rigettato anche la domanda risarcitoria dei parenti, reputando il loro danno morale una conseguenza riflessa di quello biologico occorso al terzo trasportato. E poiche’ quest’ultimo era stato negato per assenza di prova, anche il diritto dei parenti ne veniva travolto.
Cosa dice la Cassazione riguardo al danno subito dai parenti
E’ proprio su quest’ultimo aspetto che la Cassazione ha smentito la Corte di Appello. Ossia sul fatto che il diritto dei parenti era stato considerato un danno non proprio ma riflesso rispetto a quello del congiunto leso. Infatti, la Suprema Corte ha ribadito che il danno morale subito dai parenti della vittima di un sinistro stradale (o comunque di una lesione grave) e’ un danno proprio.
Questo danno, infatti, non puo’ essere reputato riflesso. Infatti esso matura in capo a ciascun parente nel momento stesso in cui il congiunto subisce la lesione e acquista una sua autonomia, senza continuare a dipendere dal primo. Cio’ significa che i parenti lesi possono rivendicarlo autonomamente, ciascuno in base al tipo di lesione sofferta e possono ricorrere alla prova per presunzioni. Pertanto, la circostanza che il fatto lesivo principale, cioe’ l’incidente del terzo trasportato, non fosse stato tale da stravolgere le loro abitudini di vita, non e’ da reputarsi decisivo.
La Corte di Appello
La Corte di Appello, infatti, aveva rigettato la domanda dei congiunti considerando il loro un danno riflesso. Ma avevano anche reputato il danno non provato in quanto avevano dedotto che l’incidente non aveva radicalmente stravolto le loro abitudini di vita. Quest’ultima evenienza si verifica in caso di danno biologico ma quello richiesto e risarcito puo’ essere anche solo il danno morale.
Per quest’ultimo, non occorre un o stravolgimento delle abitudini di vita ma e’ sufficiente la sofferenza subita che puo’ essere provata per presunzioni.
Nel caso oggetto di decisione, soccorrerebbe la presunzione, che varia a seconda del grado di parentela. Infatti, e’ presumibile che i parenti, soprattutto i piu’ prossimi, soffrano per la grave lesione riportata dal congiunto. In definitiva, la Corte ha ribadito il proprio orientamento in base al quale il danno subito dai congiunti della persona lesa e’ un danno iure proprio. Inoltre, detto danno puo’ essere morale o divenire biologico, quando si trasforma in malattia. Esso puo’, comunque, essere provato a mezzo del ricorso alle presunzioni che sono tanto piu’ pregnanti quanto piu’ il legame e’ stretto.
Approfondimento