Il coronavirus è un motivo valido per non versare l’assegno di mantenimento? Cosa dice la legge

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 Il coronavirus è un motivo valido per non versare l’assegno di mantenimento?

L’emergenza Covid -19 ha avuto e sta avendo pesanti ripercussioni anche nei confronti dei genitori separati e, soprattutto, per quei genitori onerati dall’assegno di mantenimento.

Alcune fasce di lavoratori sono state più colpite rispetto ad altre.

Si pensi ai commercianti, alle partite iva, ai gestori di attività che in virtù dei recenti decreti emessi dal Governo sono stati costretti a chiudere e che oggi, nonostante l’avvio della Fase 2, stentano a ripartire.

Per cui a fronte delle poche entrate, in molti non riescono a versare in tutto o in parte l’assegno di mantenimento.

Il coronavirus è un motivo valido per non versare l’assegno di mantenimento? Cosa dice la legge

Appare, dunque, evidente che l’improvvisa crisi derivante dal coronavirus abbia comportato una importante variazione in peius delle risorse a disposizione.

Inoltre, non vi è certezza della durata dell’emergenza.

Siamo nella Fase 2, ma i problemi veri, economici e non economici legati al Covid -19 esistono!

Tuttavia “l’emergenza non deve essere utilizzata come una scusante volta sottrarsi agli obblighi di assistenza materiale”.

Il genitore che non versa l’assegno di mantenimento cosa deve fare

Ad oggi, non c’è stato alcun intervento da parte del governo o del legislatore.

In assenza di chiarimenti, il genitore è obbligato a far fronte all’obbligo del mantenimento anche in caso di estrema difficoltà.

Le eventuali conseguenze dell’omesso versamento dell’assegno di mantenimento da parte del genitore che vi è obbligato sono sostanzialmente due:

1)il debito cresce ed il genitore beneficiario potrebbe decidere di agire per recuperare gli arretrati con un atto di precetto e l’eventuale pignoramento

2)il genitore beneficiario potrebbe sporgere querela per la violazione dell’art. 570 bis c.p.

Quali suggerimenti

E’ evidente che di fronte all’impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore (prevista e disciplinata dagli artt. Da 1265 a 1258 del c.c.) si suggerisce:

1)per prima cosa, per solidarietà familiare, di rendere partecipe il coniuge beneficiario delle ragioni che portano all’impossibilità temporanea di versare totalmente o parzialmente il mantenimento.

Se tra i coniugi vi è un rapporto collaborativo, formalizzare un accordo che preveda la modifica delle condizioni sia pure limitata alla durata dell’emergenza coronavirus anche tramite negoziazione assistita.

2)se, invece, i rapporti tra gli ex sono conflittuali, si suggerisce di trasmettere una comunicazione formale all’altro coniuge con la quale si partecipano le ragioni che portano all’impossibilità temporanea di versare totalmente o parzialmente l’assegno di mantenimento.

Se l’accordo non si raggiunge, è possibile per il tramite del proprio legale, ricorrere in via d’urgenza al Tribunale richiedendo l’emissione di un provvedimento anche inaudita altera parte.

Del resto, ai genitori incombe l’obbligo di mantenere i figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 316 bis comma 2 c.c.)

Quindi, se la capacità reddituale ed economica dell’onerato è mutata in ragione delle recenti limitazioni, ciò inevitabilmente, produce ripercussioni sulla determinazione del quantum dell’importo dovuto.

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