Il contribuente ha l’onere di allegare gli elementi che giustificano l’esenzione per incertezza normativa oggettiva

Cassazione

Il contribuente ha l’onere di allegare gli elementi che giustificano l’esenzione per incertezza normativa oggettiva. Studiamo il caso.

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 24746 del 14/09/2021, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di esenzione da sanzioni tributarie in caso di incertezza normativa. Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva parzialmente accolto, limitatamente alla disapplicazione delle sanzioni, l’appello proposto dalla società.  Il contenzioso riguardava un avviso con il quale l’Agenzia aveva recuperato un credito d’imposta, concernente agevolazioni fiscali per incrementi occupazionali, indebitamente utilizzato in compensazione.

Osservava la CTR che la normativa in parola era stata oggetto di un susseguirsi di molteplici variazioni e circolari per renderla operante. In tal modo si erano generate obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito delle disposizioni della legge stessa, con conseguente disapplicazione delle sanzioni irrogate. Avverso tale sentenza l’Amministrazione aveva quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo che i giudici di appello avevano omesso di accertare i fatti indice dell’incertezza normativa. Spettava del resto al contribuente l’onere di allegare la ricorrenza di tali elementi.

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La decisione

La Cassazione rileva che l’obiettiva incertezza normativa è caratterizzata dall’impossibilità di individuare con sicurezza la norma nel cui ambito il caso di specie è sussumibile. Tale tipo di incertezza va peraltro distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto. E il contribuente ha l’onere di allegare gli elementi che giustificano l’esenzione per incertezza normativa oggettiva. Ipotesi che ricorre quando  sussiste incertezza inevitabile sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della disposizione tributaria.

Conclusioni

Tra i fatti “indice” di tale incertezza si possono dunque richiamare i seguenti. La difficoltà d’individuazione delle disposizioni normative. La difficoltà di determinazione del significato. La mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà. La mancanza di una prassi amministrativa, o l’adozione di prassi amministrative contrastanti. Poi, la mancanza di precedenti giurisprudenziali, o la formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti. Il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale. Il contrasto tra opinioni dottrinali. E, infine, l’adozione di norme di interpretazione autentica o esplicative di norma implicita preesistente. La CTR non si era dunque attenuta ai suddetti principi, non avendo indicato gli elementi addotti dalla contribuente a sostegno della incertezza normativa.