Il contribuente deve provare la disponibilità di redditi compatibili con il proprio stile di vita

Cassazione

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 17369 del 19/08/2020, ha chiarito cosa il contribuente deve provare in caso di accertamento sintetico. Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento basato sullo scostamento tra il reddito dichiarato e quello determinato sinteticamente. L’Ufficio rideterminava quindi il reddito complessivo del nucleo familiare del contribuente, imputandogli un reddito imponibile di euro 72.898, a fronte di quello dichiarato di euro 20.991.

La Commissione Tributaria Provinciale, ritenendo che il conteggio del reddito effettuato dall’Ufficio «non rispecchiasse la realtà», accoglieva il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale rigettava poi l’appello dell’Agenzia, affermando che le giustificazioni addotte dal contribuente valevano a superare le presunzioni poste a base dell’accertamento. Avverso tale sentenza l’Amministrazione proponeva infine ricorso per cassazione, deducendone l’erroneità in riferimento alle condizioni legittimanti l’accertamento sintetico e all’onere probatorio.

Il contribuente deve provare la disponibilità di redditi compatibili con il proprio stile di vita. La decisione

Secondo la Suprema Corte il ricorso era fondato. In caso di accertamento sintetico il contribuente può dimostrare che il maggior reddito è costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta. Tuttavia, l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione. Non basta, infatti, che il contribuente dia la prova della mera disponibilità di ulteriori redditi, ma è necessaria una specifica prova documentale che ancori tali redditi alla disponibilità contestata. A tal fine, ad esempio, potranno essere esibiti gli estratti dei conti correnti bancari.

La disponibilità di detti redditi deve essere quindi riferita alla maggiore capacità contributiva, escludendo che gli stessi siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini accertativi. In tal caso, infatti, come per esempio laddove siano stati usati per altri investimenti, essi non sarebbero utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita contestato.

Osservazioni

Il contribuente deve provare la disponibilità di redditi compatibili con il proprio stile di vita. Vero è che, in tema di accertamento sintetico, resta sempre salva la possibilità di prova contraria. E vero è anche che non è previsto che il contribuente fornisca esplicitamente la prova che i redditi esenti sono stati utilizzati per coprire le spese contestate.

Ma, come detto, lo stesso contribuente deve comunque fornire la prova su circostanze almeno sintomatiche che ciò sia accaduto o sia potuto accadere. In tal senso va letto lo specifico riferimento normativo alla prova della entità di ulteriori redditi e della durata del relativo possesso. Previsione che ha appunto la finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi.