Il coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità?

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Il coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità o il venir meno del vincolo matrimoniale fa decadere il beneficio economico? E se il pensionato defunto ha contratto nuovo matrimonio a chi spetta la pensione di cui era titolare? Sappiamo tutti che il coniuge superstite percepisce il rateo pensionistico del defunto e che sono previste aliquote anche per i figli minori, inabili o studenti. Ma in caso di divorzio, il coniuge superstite può rivendicare il diritto a percepire l’assegno che l’Inps eroga ai familiari superstiti?

Nell’articolo precedente “Quando si perde la pensione di reversibilità?” i nostri lettori troveranno un elenco delle condizioni che causano la perdita del rateo mensile. Adesso verifichiamo in due minuti se il coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità. O se, al contrario, in presenza di nuove nozze il coniuge superstite subisce la decadenza del diritto all’assegno pensionistico.

Il coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità?

Anche chi divorzia ha diritto a percepire il trattamento previdenziale del pensionato ormai defunto. Ciò tuttavia con le dovute eccezioni. L’Inps infatti non eroga l’assegno pensionistico al coniuge divorziato a cui non spetta l’assegno di mantenimento. Il che equivale a dire che se non si percepisce l’assegno divorzile non si avrà neanche diritto  alla pensione di reversibilità. Ciò secondo il dettato legislativo n. 898/1970 e nello specifico all’articolo 5.

Così come non potrà avanzare richiesta di assegno pensionistico l’ex coniuge che si risposa. Nella circolare Inps n. 185/2015 si legge che “il passaggio a nuove nozze esclude il coniuge divorziato dal diritto alla pensione ai superstiti anche se alla data del decesso dell’assicurato o del pensionato il nuovo matrimonio risulti sciolto per morte del coniuge o per divorzio”. Nel caso si contraggano nuove nozze si matura tuttavia il diritto ad un assegno una tantum che l’Inps corrisponde al beneficiario in due mensilità.