Il cessionario di azienda è gravato di una responsabilità solidale e sussidiaria per i debiti tributari già gravanti sul soggetto cedente. Il caso
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 29722 del 29/12/2020, ha chiarito quali sono le responsabilità tributarie in caso di cessione di azienda. Nella specie, la società contribuente aveva impugnato quattro cartelle di pagamento che le erano state notificate, per responsabilità in solido con il cedente, in qualità di cessionaria dell’azienda già trasferitagli. La Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso, con pronunce poi confermate dalla Commissione Tributaria Regionale.
Secondo la CTR, per l’invio della cartella al cessionario, responsabile in solido per le violazioni commesse nell’anno della cessione e nei due precedenti, non era necessario il preventivo invio dell’accertamento. La disciplina prevede infatti che il cessionario si cauteli facendosi rilasciare un certificato sulle contestazioni tributarie in corso e su quelle per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.
I giudici di secondo grado rilevavano inoltre come non fosse richiesto che la cartella indicasse il limite quantitativo della responsabilità del cessionario, pari al valore dell’azienda ceduta. Infondata era poi anche la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla contribuente per la supposta disparità di trattamento del cessionario, perché privo della possibilità d’impugnare «la cartella anche nel merito».
A tale soggetto, infatti, rilevavano i giudici, l’art. 1297, c.c. riconosce la facoltà di proporre tutte le eccezioni, di rito e di merito, che avrebbe potuto sollevare il debitore principale. La società ricorreva infine per cassazione, censurando la sentenza per non avere rilevato la nullità delle cartelle perché non precedute dalla notifica (alla cessionaria) dei prodromici avvisi di accertamento. E prospettando ancora la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, del d.lgs. 472/1997, per lesione del diritto di difesa del cessionario.
La disciplina
Le disposizioni dell’art. 14 cit. introducono misure antielusive a tutela dei crediti tributari, di natura speciale rispetto alla ordinaria disciplina. Tali disposizioni mirano ad evitare che, attraverso il trasferimento dell’azienda, l’originaria garanzia patrimoniale del debitore possa essere dispersa in pregiudizio dell’interesse pubblico alla riscossione. Il cessionario di azienda è gravato di una responsabilità solidale e sussidiaria per i debiti tributari già gravanti sul soggetto cedente.
E tale responsabilità risulta modulata secondo una diversa estensione correlata al legittimo affidamento ingenerato dalle informazioni fornite dalla Amministrazione finanziaria. La disciplina distingue infatti gli effetti a seconda che sussista un’ipotesi di cessione d’azienda conforme a legge o un negozio di cessione d’azienda in frode al Fisco. Nel primo caso, la responsabilità del cessionario viene individuata come sussidiaria (beneficium excussionis) e limitata nel “quantum” (entro il valore della cessione della azienda).
La stessa responsabilità viene in tal caso anche limitata nell’oggetto, con riferimento alle imposte e sanzioni relative a violazioni commesse dal soggetto cedente nel triennio anteriore il trasferimento. Ovvero relative a violazioni commesse anche anteriormente, per sanzioni od imposte già irrogate o contestate, entro i limiti del debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli Uffici finanziari.
Il cessionario “diligente” dovrà quindi acquisire dagli Uffici, prima della conclusione del negozio, le informazioni sulla posizione debitoria del soggetto cedente nei confronti del Fisco. Nel secondo caso (accordo fraudolento), invece, viene esclusa ogni limitazione di responsabilità. La stessa norma prevede, peraltro, una presunzione legale relativa di cessione in frode “quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante”.
La decisione
Tanto premesso in ordine alla disciplina di riferimento, venendo al caso in esame, secondo la Suprema Corte, il ricorso era infondato. Evidenziano i giudici che, sia nella prima ipotesi (responsabilità limitata) che nella seconda (responsabilità illimitata), è escluso che al cessionario debba essere notificato l’avviso di accertamento diretto al cedente. Per principio generale, infatti, l’avviso di accertamento è notificato al contribuente e non ad altri soggetti che, a vario titolo, possano essere tenuti al pagamento dell’imposta
accertata. Infine, conclude la Cassazione, era infondata anche la questione di legittimità costituzionale, peraltro già disattesa dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 291 del 20/05/1991.