Il bonus facciate non si estende alle persiane. Studiamo il caso e capiamo il perchè.
Due chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate hanno risolto taluni dubbi interpretativi sul Bonus Facciate. Si ci è chiesti, in particolare, se esso si estenda alle facciate visibili dalla strada e nel caso di riverniciatura di persiane e scuri. In altri termini, la questione si è posta sull’estensibilità del bonus alla facciata posteriore che sovrasta da lontano gli edifici circostanti. Si ci riferisce alla parte visibile solo parzialmente dalla strada, in quanto non affaccia direttamente sulla stessa. Considerati i dubbi, vediamo quali sono stati i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sul Bonus Facciate.
Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 348
Un primo chiarimento è arrivato dall’interpello n. 348 dell’Agenzia delle Entrate, che ha ricordato le tipologie di interventi che danno diritto al predetto bonus. Inoltre, la misura della detrazione spettante, è individuata dai commi da 219 a 221 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020. Poi, il comma 222 descrive le modalità di fruizione della detrazione mentre il comma 223 riguarda le modalità applicative. Infine, abbiamo la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E che fornisce i chiarimenti sull’applicazione dell’agevolazione. In particolare, quest’ultima ha chiarito che il bonus riguarda gli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi. Ciò comporta che sono ammessi al beneficio, gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio. Cioè, si tratta di quelli riguardanti sia la parte anteriore, frontale e principale, sia gli altri lati dello stabile.
In pratica, il riferimento della circolare riguarda il consolidamento, il ripristino, il miglioramento e rinnovo dei predetti elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata. Nonché, il riferimento è anche agli interventi di mera pulitura e tinteggiatura della superficie, del rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi. Poi, abbiamo i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni. Infine, abbiamo quelli relativi alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata. Ad essere esclusi, quindi, sono gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. La conclusione è che il Bonus Facciate spetta per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata interna dell’edificio. Ciò, anche se la stessa sia solo parzialmente visibile dalla strada.
Escluse persiane e scuri. Interpello n. 346
In un altro quesito, viene richiesto se le spese per la tinteggiatura delle chiusure oscuranti (scuri e persiane) possano beneficiare del Bonus Facciate. L’interpello n. 346/2020 dell’Agenzia delle Entrate, ha fornito la risposta. Eloquente sul punto è stata, ancora una volta, la circolare su indicata. Essa ha chiarito che ai fini del bonus, gli interventi devono essere finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna. Inoltre, devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Ciò comporta che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio. Inoltre, vi rientrano quelli che incombono sugli altri lati dello stabile e in particolare, sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale.
Sono considerati casi di esclusione del bonus, invece, le spese sostenute per interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio. Si pensi alle coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno. Inoltre, si pensi alla sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli. Tutti questi non rientrano nella nozione di strutture opache. Da qui la conclusione che non si possa usufruire del bonus facciate per le spese relative ai lavori di riverniciatura di scuri e persiane. Ciò in quanto gli stessi costituiscono strutture accessorie e di completamento degli infissi, anch’essi esclusi dal predetto bonus. Di qui, la considerazione finale secondo cui il Bonus Facciate non si estende alle persiane.