I rischi, le cose da fare e le tutele da poter ricevere quando la casa acquistata all’asta risulta occupata per non avere ulteriori problemi e perdere soldi e tempo inutilmente

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Acquistare casa all’asta grazie al processo di semplificazione delle procedure è ormai alla portata di tutti. Infatti con la Legge 132/2015, sono state ampiamente favorite le vendite senza incanto. Ovvero, offerte in busta chiusa secondo le indicazioni del bando, che non devono essere inferiori al 25% del prezzo base di vendita. Ovviamente, prima di procedere all’offerta sarà necessario leggere con attenzione il bando o avviso di vendita. Questo consente di conoscere tutte le informazioni inerenti all’immobile, come ad esempio la metratura, l’ubicazione, il numero di vani, sulla base della perizia fatta dall’esperto.

La Redazione elenca i rischi, le cose da fare e le tutele da poter ricevere quando la casa acquistata all’asta risulta occupata per non avere ulteriori problemi e perdere soldi e tempo inutilmente. Infatti tra le informazioni fondamentali da leggere nel bando, oltre alla legittimità urbanistica, ci sono anche quelle che riguardano lo stato di occupazione. Come ad esempio, se l’immobile è occupato dal debitore, se vi sono contratti di locazione o altri diritti vantati da terzi. Ma non tutti sanno cosa accade e cosa fare se la casa dei nostri sogni acquistata all’asta è occupata, La Redazione illustra, brevemente, cosa accade in questi casi. 

I rischi, le cose da fare e le tutele da poter ricevere quando la casa acquistata all’asta risulta occupata per non avere ulteriori problemi e perdere soldi e tempo inutilmente

Quando si partecipa ad una vendita senza incanto, pertanto, è necessario leggere bene la perizia e tutte le informazioni relative all’immobile. Ecco perché è necessario farsi assistere da un esperto. All’offerta in busta chiusa deve allegarsi una percentuale del prezzo base, di cui il 10% come cauzione, ed il resto per spese di trasferimento dell’immobile.

Se l’offerta viene accettata, verrà disposto un decreto in cui si indicano le modalità e i termini del versamento. A versamento avvenuto, il giudice dell’esecuzione emetterà il decreto di trasferimento.

Ma cosa accade se l’immobile è occupato? Il decreto di trasferimento comprende anche l’ingiunzione al debitore di lasciare l’immobile, che dovrà essergli notificato. Qualora l’esecutato si rifiuti di lasciare l’immobile, si invia una lettera di diffida, con il termine entro cui lasciare l’immobile.

Qualora il debitore persista, non resterà altro che notificargli l’atto di precetto di rilascio e copia del decreto di trasferimento. Successivamente, dovrà procedersi all’esecuzione forzata della liberazione dell’immobile. Nell’ipotesi in cui vi sia un inquilino, con regolare contratto di locazione, bisognerà rispettare i termini del contratto, ma si percepirà il relativo canone di locazione.

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