Diversi sono i modi di costituzione dell’usufrutto, analogamente a quanto accade per gli altri diritti reali di godimento. Esso, infatti, può sorgere in virtù di un contratto, di un testamento o per usucapione. Il contratto con il quale si costituisce un usufrutto deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità. E’, in ogni caso, possibile provvedervi sia con una scrittura privata che con un atto pubblico redatto dinanzi ad un notaio. La costituzione dell’usufrutto mediante contratto, può avvenire facendo ricorso a una serie ampia di schemi negoziali, sia tipici che atipici. Essi possono essere sia a titolo oneroso che gratuito. Si pensi alla: vendita, permuta, donazione, transazione, divisione, etc..
Questo per quanto attiene ai negozi inter vivos. Per quelli mortis causa, altro modo di costituzione dell’usufrutto è rappresentato dal testamento. Tale costituzione può configurarsi come un’attribuzione a titolo particolare e può avere come oggetto sia un singolo bene che l’intero patrimonio del testatore o una sua quota. L’articolo 978 del codice civile stabilisce che l’usufrutto può acquistarsi anche per usucapione. Ciò, nei fatti, avviene attraverso il possesso della cosa per il tempo previsto dalla legge, in maniera continuata, ininterrotta e corrispondente all’esercizio del diritto di usufrutto.
I modi di costituzione dell’usufrutto e l’usufrutto legale
In alcune ipotesi, poi, è la legge stessa a determinare il sorgere in capo a uno o più soggetti del diritto di usufrutto. In questo caso, esso viene chiamato, appunto, “legale”. Tra gli esempi più noti e frequenti di usufrutto legale ricordiamo quello individuato dall’art. 324 c.c. , posto a favore dei genitori rispetto ai beni del figlio minorenne. Quest’ultimo, tuttavia, è una figura sui generis, in quanto sussiste in capo agli usufruttuari il vincolo di utilizzo dei frutti percepiti. La destinazione indicata dalla legge, in questo caso deve essere il mantenimento della famiglia e l’educazione dei figli.