I lavoratori in smart working devono essere assolutamente informati dal datore di lavoro di questa possibilità

smart working

Fino a qualche mese fa, erano veramente pochi i lavoratori che conoscevano il c.d. “lavoro agile”. Oggi, questa modalità di lavoro nota a tutti con il termine improprio di smart working, a breve spiegheremo il motivo, sta genericamente ad indicare un’opzione di lavoro da casa con strumenti informatici.

In inglese lo smart working, che tradotto significa “lavoro intelligente” ha, infatti, un altro significato rispetto al “working from home”. Indica, come anticipato, un modo di lavorare intelligente. Flessibile e, a volte, più funzionale del tradizionale lavoro svolto in ufficio.

Al di là di questa breve parentesi linguistica, continueremo ad usare il termine inglese smart working sebbene, forse, sarebbe più corretto parlare di “lavoro agile”. Ai sensi della Legge n. 81/2017.

Tuttavia, è lo stesso Governo che oramai parla di smart working. Così come di “smart schooling” e “smart learning”, come abitudini di lavoro e di studio per contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da Covid 19.

Lo smart working

Un’organizzazione di lavoro, dunque, diversa rispetto alla classica. Improntata alla fiducia, alla flessibilità, all’autonomia. Nonché alla collaborazione ed ottimizzazione degli strumenti e delle tecnologie. Oggi, più che mai fondamentali.

Moltissimi lavoratori della PA, ma anche lavoratori di aziende private, hanno sperimentato a causa dell’emergenza da Covid 19 questo diverso modo di lavorare. E la maggior parte ha anche dichiarato di preferire questa modalità lavorativa a quella tradizionale legata agli orari e ai luoghi di lavoro.

A questo punto, ci si domanda come il datore di lavoro possa controllare il dipendente nello svolgimento delle proprie mansioni. Quali poteri di controllo può esercitare nei confronti del lavoratore dipendente che lavora a distanza. Controllo che nello smart working risulta, a volte, complicato in quanto il dipendente lavora da casa.

Può, ad esempio, il dipendente in smart working essere geolocalizzato? Quest’oggi, i Consulenti di ProiezionidiBorsa spiegheranno a chi lavora in smart working quando può essere controllato tramite la geolocalizzazione.

I lavoratori in smart working devono essere assolutamente informati dal datore di lavoro di questa possibilità.

La norma dello Statuto dei Lavoratori

L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, così come modificato dalla Legge n. 138 del 2014, consente al datore di lavoro di controllare i lavoratori anche a distanza. Purché si rispetti quanto prescritto dalla norma. E può farlo anche grazie alla geolocalizzazione, nota anche come tecnologia GPS. Ossia l’identificazione geografica della posizione in tempo reale di persone, animali e cose.

Il datore, più che controllare il lavoratore dipendente, può tenere sotto controllo gli strumenti che il dipendente usa per svolgere le sue mansioni. Gli strumenti devono, tuttavia, essere necessariamente e strettamente strumentali. Ossia indispensabili per lo svolgimento delle mansioni del lavoratore.

In mancanza,  potrebbe configurarsi una ipotesi di violazione della privacy. Con importanti conseguenze anche penali.

Inoltre, il datore di lavoro, prima di geolocalizzare il dispositivo in uso al dipendente, deve assolutamente informare il lavoratore del fatto di essere soggetto a controlli.

Ecco, dunque, perchè I lavoratori in smart working devono essere assolutamente informati dal datore di lavoro di questa possibilità.

Approfondimento

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