La crisi d’impresa, aggravata dall’emergenza sanitaria che ha colpito gravemente il nostro Paese, impone delle riflessioni sulla ricapitalizzazione delle società.
Ed infatti, il nuovo codice della Crisi d’Impresa contempla una serie di strumenti, volti a sanare i debiti contratti dalle società, in via stragiudiziale; tuttavia, non suggerisce come ovviare alla perdita di capitale.
La ricapitalizzazione delle imprese in crisi resta disciplinata da alcune disposizioni del codice civile, tra le quali desta particolare interesse quella di cui all’art. 2467 c.c., rubricato “Finanziamenti dei soci”.
La disposizione normativa
Secondo la lettera della citata disposizione normativa, il socio può ricapitalizzare la società ricorrendo a finanziamenti, contratti a favore della società stessa, anziché mediante l’apporto di conferimenti.
E fin qui, “Nulla quaestio”.
Tuttavia, un attento esame dell’articolo in commento, consente di affermare che trattasi di disposizione legislativa a tutela dei creditori sociali e a danno dei soci.
Ed infatti, essa disciplina l’istituto della “Postergazione” del rimborso dei finanziamenti dei soci rispetto alla soddisfazione dei diritti dei creditori sociali. Ne discende una sorta di “privilegio”, accordato agli altri creditori, rispetto ai soci: Prima vengono soddisfatti i creditori sociali, poi i soci che abbiano contratto finanziamenti a favore della società.
Il caso del fallimento societario
Non solo: In caso di fallimento della società, il rimborso dei finanziamenti dei soci deve essere restituito solo se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società.
Ai fini del rimborso, s’intendono finanziamenti quelli, in qualsiasi forma effettuati, concessi in un momento in cui “Risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure una situazione finanziaria della società, nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
Il diritto di rimborso dei finanziamenti, quindi, oltre ad essere postergato alle ragioni degli altri creditori, resta ancorato ad una valutazione temporale e non dell’andamento economico dell’attività aziendale negli anni immediatamente precedenti e successivi a quello di riferimento.
Come si è espressa la Suprema Corte
Sull’argomento, si è espressa la Suprema Corte, con una recente pronuncia (Cass. Civ. Sez. VI, 20.08.2020 n. 17421).
Segnatamente, la sentenza de quo chiarisce quali siano i presupposti applicativi dell’art. 2467 c.c. e il metodo di valutazione degli stessi. Ai fini del rimborso dei finanziamenti, devono sussistere alternativamente il presupposto del “significativo squilibrio dell’indebitamento della società” o quello alternativo della “situazione in cui sarebbe stato ragionevole la prestazione del capitale di rischio”.
Presupposti, questi, da valutarsi esclusivamente con riferimento al momento in cui viene concesso il finanziamento da parte del socio, senza che rilevi il peculiare ciclo produttivo dell’attività svolta dalla società.
In altri termini, ai fini della valutazione dello squilibrio patrimoniale della società, ai sensi dell’art. 2467 c.c., rileva solo il momento di concessione del finanziamento.
Necessario postulato ermeneutico di tali coordinate interpretative è quello per cui la postergazione ha natura sostanziale (e non solo endoprocessuale). Ne deriva l’inesigibilità del credito di restituzione del socio, in assenza dei presupposti applicativi della norma.
Appare evidente che la ratio sottesa alla disposizione codicistica in oggetto è quella di contrastare il fenomeno della sottocapitalizzazione nominale delle società. Nel caso in cui sia necessario procedere ad aumenti di capitale, il Legislatore sembra suggerire di optare per la strada dei conferimenti. Anziché per quella dell’accesso al credito.
Restano, quindi, nell’ombra, i diritti dei soci, rispetto a quelli dei creditori sociali e il ricorso al finanziamento viene guardato con sfavore dal Legislatore e dalla Magistratura.
È auspicabile una riforma delle disposizioni del codice civile, volta ad introdurre maggiori tutele per i soci. Il fine è quello di contemperare in maniera equilibrata interessi contrapposti, nell’ottica del risanamento e del rilancio delle imprese in crisi.
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