Le donne, molto spesso, sono oggetto di angherie da parte degli uomini. Non di rado accade di trovarsi per strada o in altri luoghi pubblici ed essere raggiunta da fischi, sguardi insistenti e frasi poco piacevoli.
Lo stesso può accadere anche con riferimento a post pubblicati su Facebook o a messaggi privati ivi inviati, con contenuto allusivo o spinto. Allora, siamo portati a chiederci: “i complimenti volgari integrano reato?”. Naturalmente, la linea di confine tra un complimento e ciò che rappresenta una molestia sessista, mascherata da lusinga, è davvero sottile ma c’è. Infatti, tutto dipende dal modo e dalle circostanze in cui l’apprezzamento viene espresso.
Talvolta, infatti, i complimenti fatti da determinati uomini hanno carattere degradante ed umiliante. Per questa ragione, occorre chiarire se i complimenti volgari integrano reato.
Cos’è il reato di molestia o disturbo alle persone?
L’art. 660 del c.p. prevede il reato di molestia o disturbo alle persone. Esso si realizza nel momento in cui un soggetto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche attraverso il telefono, molesta o disturba qualcuno. Il tutto, senza che ve ne sia una ragione ma solo per petulanza o altro biasimevole motivo.
Ma, si ci chiede se basti un complimento volgare e indesiderato per integrare siffatta ipotesi di reato. Di certo, affinché esso si configuri, è necessario che il comportamento sia connotato da petulanza o si realizzi per qualsiasi altra motivazione, reputabile come riprovevole. Nella specie, un atteggiamento è petulante quando l’agire è pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente.
Di talchè, esso finisce per interferire in maniera sgradevole nella sfera della tranquillità e della libertà dei destinatari. Ne deriva che requisito fondamentale affinchè vi sia molestia, è che ricorra la petulanza. Sicché, un unico complimento, isolato, benché fastidioso e volgare, difficilmente è idoneo ad integrare la fattispecie penale in discorso. Diverso a dirsi nel caso in cui un soggetto ripeta più volte siffatti comportamenti ed atteggiamenti inopportuni e volgari, nel qual caso ricorrerà il requisito della petulanza. Inoltre, è importante precisare che il reato di che trattasi è contravvenzionale e perseguibile d’ufficio. Ciò significa che, anzitutto, non è necessaria la querela affinché il reato sia perseguibile e che, però, una volta sporta, questa non potrà più essere ritirata. Inoltre, è un reato oblabile, ossia estinguibile mediante il pagamento di un’ammenda da parte dell’imputato.
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