I compensi agli amministratori nono sono deducibili in caso di delibera assembleare invalida

Cassazione

I compensi agli amministratori nono sono deducibili in caso di delibera assembleare invalida. Studiamo il caso.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 5763 del 03/03/2021, ha chiarito alcuni rilevanti principi in tema di deducibilità dei compensi per gli amministratori. Nella specie, la controversia traeva origine da alcuni avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società per gli anni d’imposta 2005 e 2006. L’Ufficio aveva recuperato, quali costi non inerenti, i compensi corrisposti agli amministratori, superiori a quanto deliberato dall’assemblea. La società ricorreva avverso gli avvisi, chiedendone l’annullamento.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava i ricorsi con sentenza poi riformata dalla Commissione Tributaria Regionale. In particolare, i giudici di appello ritenevano infatti che i compensi corrisposti fossero deducibili, nonostante la mancanza della delibera preventiva. E ciò in quanto la società era composta da una ristretta base, per cui i soci avevano la consapevolezza della misura dei compensi elargiti. L’aumento dei compensi emergeva poi comunque dal bilancio di esercizio, dalla nota integrativa, ed era stato confermato nella delibera assembleare successiva.

Infine, secondo la CTR, l’operazione era avvenuta in buona fede e, in ogni caso, il recupero a tassazione avrebbe determinato una doppia tassazione. L’Agenzia ricorreva per Cassazione, deducendo che la delibera assembleare di determinazione del compenso degli amministratori era indispensabile ai fini della deducibilità del costo. La ricorrente sosteneva che la determinazione dei compensi, assunta soltanto con delibera assembleare successiva al bilancio, era da ritenersi invalida. E che tale conclusione era stata affermata dalle Sezioni Unite, che avevano rilevato la indeducibilità del costo per difetto dei requisiti di certezza e determinabilità.

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La decisione

Secondo la Suprema Corte la censura era fondata. Evidenziano i giudici di legittimità che i compensi agli amministratori nono sono deducibili in caso di delibera assembleare invalida. Qualora non sia stabilita nello statuto, è necessaria infatti una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio. L’approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è dunque idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall’art. 2389 c.c.

A meno che  un’assemblea, convocata solo per l’approvazione del bilancio, non abbia espressamente discusso ed approvato la proposta di determinazione dei compensi. Sotto il profilo civilistico, il compenso pagato senza una delibera preventiva non può del resto ricondursi alla volontà dell’assemblea. E questo, rileva la Corte, sotto il profilo tributario, comporta l’indeducibilità del costo per difetto dei requisiti di certezza e determinabilità.

Conclusioni

Le regole fiscali (art. 95 Tuir), secondo cui i compensi agli amministratori sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti, vanno dunque conciliate con quelle civilistiche. Solo il rispetto della regola civilistica conferisce infatti al costo quel carattere di certezza ed obiettiva determinabilità, a cui la norma fiscale subordina la deducibilità.

Né tali conclusioni possono essere superate dal comportamento dei soci amministratori, eventualmente improntato a buona fede. Ai fini della deducibilità dei costi non vi è infatti alcuna valutazione di comportamenti soggettivi. Si ricorda, infine, che la riforma del Dlgs n. 6/2003 non ha apportato significativi mutamenti, alla disciplina civilistica di riferimento. L’art. 2364, co.1, n.3), c.c. prevede, in particolare, la competenza a deliberare dell’assemblea ove il compenso non sia stato stabilito nello statuto. Mentre l’art. 2389, co.1 c.c., prevede che il compenso deve essere stabilito nell’atto costitutivo, o all’atto della nomina deliberata dalla assemblea ordinaria.