I casi in cui l’INPS riconosce ai superstiti l’indennità per morte e l’indennità una tantum 

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I casi in cui l’INPS riconosce ai superstiti l’indennità per morte e l’indennità una tantum.

In questo articolo, gli Esperti di Proiezionidiborsa hanno spiegato ai lettori quali sono i requisiti per la pensione di reversibilità e le percentuali degli aventi diritto.

Al di là della pensione di reversibilità e di quella indiretta, l’INPS prevede una serie di prestazioni e agevolazioni economiche per dare sostegno ai superstiti degli iscritti a una delle gestioni dell’Istituto.

Tra gli svariati sostegni economici, soffermiamoci sull’indennità per morte e l’indennità una tantum.

In assenza dei presupposti utili al riconoscimento della pensione di reversibilità o indiretta ai superstiti, i familiari del deceduto hanno diritto a un’indennità.

Indennità che a seconda che il deceduto fosse assicurato all’INPS prima o a partire dal 1°gennaio 1996 varia in:

a) indennità per morte. Nel caso di lavoratore assicurato prima del 1°gennaio 1996 e rientrante nel cd. sistema retributivo o misto per il calcolo della pensione;

b) indennità una tantum. Nel caso di lavoratore assicurato dopo il 1°gennaio 1996 e rientrante nel cd. sistema contributivo per il calcolo della pensione.

Vediamo dunque in quali casi l’INPS riconosce ai superstiti l’indennità per morte e l’indennità una tantum.

Indennità per morte

Se al momento del decesso, il lavoratore assicurato prima del 1°gennaio 1996 non è titolare di pensione diretta o non sussistono i requisiti per la pensione indiretta ai superstiti, al coniuge spetta un’indennità per morte.

L’indennità è pari a 45 volte l’ammontare dei contributi versati.

Il diritto all’indennità matura soltanto se a favore dell’assicurato risultano accreditati, nei 5 anni precedenti il decesso, almeno 52 contributi settimanali. Che equivalgono ad 1 anno di contribuzione.

In mancanza del coniuge, l’indennità spetta ai figli. Purchè sussistano i requisiti soggettivi per il diritto alla pensione.

La domanda per ottenere l’indennità per morte deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data della morte del lavoratore assicurato.

Indennità una tantum

Nel caso di decesso di un lavoratore assicurato dal 1° gennaio 1996, i superstiti invece hanno diritto a un’indennità una tantum.

L’ammontare dell’indennità è pari all’assegno sociale mensile moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell’assicurato. Questo se i superstiti:

a) non hanno diritto alla pensione indiretta per mancanza dei requisiti assicurativi e contributivi della posizione del deceduto;

b) non hanno diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza della morte dell’assicurato;

c) si trovano, alla data del decesso dell’assicurato, nelle condizioni reddituali richieste per l’ottenimento dell’assegno sociale.

La liquidazione dell’indennità una tantum è subordinata alla presentazione della domanda da parte degli aventi diritto. La prescrizione è decennale.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi direttamene all’INPS tramite Contact center al numero 803 164 gratuito da rete fissa. Oppure al numero 06 164 164 da rete mobile a pagamento.

Inoltre, potranno rivolgersi agli enti di patronato e intermediari dell’Istituto.