I Buoni pasto non sono reddito per questi lavoratori

buoni pasto

L’agenzia delle Entrate, con la risposta n.123 del 22 febbraio, all’interpello postole, afferma che i buoni pasto ai lavoratori agili non concorrono a fare reddito. In buona sostanza i buoni pasto non sono reddito per questi lavoratori. La Redazione di Proiezionidiborsa, costantemente attenta a fornire informazioni ai Lettori, illustra quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate. Pertanto, in pochi minuti di lettura, si forniranno le chiarificazioni in ordine al regime fiscale da applicare ai buoni pasto in generale, nonché ai buoni pasto per i lavoratori in smart working.

I buoni pasto sono ticket con cui il datore di lavoro riconosce servizi di ristoro ai propri dipendenti in luogo della mensa aziendale. Possono essere utilizzati dai dipendenti per acquistare pasti pronti o prodotti alimentari. I lavoratori che li ricevono sono esentati dal pagamento delle tasse fino a determinate soglie stabilite dalla legge.

L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata riguardo alla tassazione dei buoni pasto erogati ai dipendenti che svolgono l’attività lavorativa in modalità agile.

I Buoni pasto non sono reddito per questi lavoratori

L’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito al trattamento fiscale dei servizi sostitutivi della somministrazione di vitto ai dipendenti in smart working. In particolare, rispondendo ad un interpello posto da un ente bilaterale che aveva esteso ai propri dipendenti l’attività lavorativa in modalità agile, attesa l’emergenza epidemiologica.

L’istante chiede all’Agenzia se, il servizio sostitutivo di mensa, mediante i buoni pasto, concorra o meno alla formazione del reddito di lavoro. E se, nel caso, sia tenuto al versamento della ritenuta a titolo di acconto IRPEF.

L’Agenzia chiarisce che, ai sensi dell’art. 51, co.2 del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto. Nonché le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto, fino alla soglia di euro 4, per i buoni cartacei, ed euro 8, per i buoni elettronici. Pertanto, parimenti, il datore di lavoro che eroga i buoni pasto ai lavoratori in smart working, non sarà tenuto a pagare la ritenuta d’acconto IRPEF.

 

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