I bonus erogati dalle Regioni ai professionisti sono esentasse

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I bonus erogati dalle Regioni ai professionisti sono esentasse, ovvero non sono soggetti a IRPEF. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate all’interpello n.84 del 3 febbraio. La Redazione di ProiezionidiBorsa, sempre attenta alle problematiche anche di tipo fiscale che potrebbero avere i Lettori, quest’oggi illustra quanto emerso dall’interpello dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, l’Ente risponde al quesito di una Regione, se il bonus concesso ai professionisti e ai titolari di rapporti di collaborazione, sia assoggettabile all’IRPEF.

Si tratta del bonus erogato per far fronte all’emergenza epidemiologica previsto per:

  • liberi professionisti con partita IVA attiva, iscritti all’albo ed alla relativa cassa di appartenenza o Gestione Separata INPS, attività avviata dall’01/02/20, domicilio fiscale nella Regione;
  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata INPS, attività iniziata dall’1/2/20, residenti nel territorio della Regione.

L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito posto, fornisce un chiarimento in merito ai contributi erogati per far fronte all’emergenza epidemiologica.

I bonus erogati dalle Regioni ai professionisti  sono esentasse

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che contributi e indennità erogate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica e in forma di sussidio, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Ex art.10-bis, decreto Ristori, contributi e indennità da chiunque erogati per esercenti impresa, arte o professione e professionisti non sono assoggettabili a ritenuta alla fonte.

Pertanto, tali contributi, erogati per far fronte alla crisi determinata dall’emergenza epidemiologica, per la loro stessa funzione, non sono soggetti a tassazione.

Inoltre per i soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, la tipologia contrattuale, dal punto di vista fiscale, genera reddito assimilato a quello del lavoratore dipendente.

Ad eccezione dell’ipotesi in cui la collaborazione rientri nell’alveo dell’arte o professione. In quest’ultima ipotesi, tali soggetti potranno beneficiare del regime di esenzione.

Ritenuto quindi, che costoro devono avere:

  • reddito di lavoro autonomo, non superiore a 23.400 euro come da ultima dichiarazione reddituale;
  • volume d’affari non superiore a euro 30.000;
  • non essere titolari di lavoro subordinato.

Pertanto anche per costoro il bonus, ai fini dell’IRPEF, non sarà soggetto a ritenuta alla fonte.

 

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