I beni acquistati per successione o donazione da uno dei coniugi ricadono nella comunione?

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Quest’oggi con gli Esperti di Diritto di ProiezionidiBorsa, esamineremo i regimi patrimoniali che i coniugi possono scegliere di applicare per regolare i loro rapporti patrimoniali.

In particolare, soffermandoci su un caso piuttosto ricorrente, risponderemo ai Lettori che chiedono se i beni acquistati per successione o donazione da uno dei coniugi ricadono nella comunione.

Tuttavia, prima di arrivare al cuore della questione è necessario spiegare ai Lettori i regimi patrimoniali generali. Ossia quei regimi che regolano la generalità dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Tra questi, vi sono la comunione legale dei beni, la separazione dei beni e la comunione convenzionale dei beni.

La comunione legale dei beni

Il regime della comunione legale dei beni, così come disciplinato dall’art. 159 cod. civ., si applica a tutti i rapporti matrimoniali per i quali i coniugi non hanno diversamente stabilito.

Può riguardare i beni, i crediti e i diritti. Vi sono però dei limiti dovuti al fatto che ciascun coniuge, anche se in regime di comunione, resta titolare di un patrimonio individuale e di una sua autonomia economica.

Di regola, i beni acquistati durante il matrimonio cadono in comunione. Così come i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge, invece, non cadono in comunione.

Cliccando qui è possibile capire cosa entra e cosa non in comunione.

Quando i coniugi non fanno alcuna scelta sul regime patrimoniale, si applica la comunione legale dei beni.

La separazione dei beni

Statisticamente, sempre più coppie, scelgono il regime della separazione dei beni.

Soprattutto nei casi in cui uno dei coniugi abbia una propria attività che possa comportare responsabilità patrimoniali, tale scelta appare quella preferita.

Anche quando vi sono condizioni economiche di alto livello tra i coniugi è preferibile adottare il regime della separazione dei beni.

La comunione convenzionale dei beni

La comunione convenzionale dei beni o la scelta di un diverso regime attraverso la stipula di una convenzione matrimoniale non è, invece, molto diffusa.

È utile in casi particolari. E in presenza di importanti situazioni patrimoniali.

Al di là di questa breve premessa, vediamo quali beni acquistati per successione o donazione non ricadono nella comunione.

I beni acquistati per successione o donazione da uno dei coniugi ricadono nella comunione?

In generale, i beni acquistati durante il matrimonio, anche separatamente, da ciascun coniuge, ricadono nella comunione.

Ma cosa succede a quei beni acquistati da un coniuge a titolo gratuito? I beni acquistati per successione o donazione, cadono in comunione oppure no?

La materia è molto delicata e ogni caso deve essere valutato attentamente da un professionista esperto.

Possiamo, tuttavia, affermare che i beni acquistati da un coniuge, per successione o donazione, ossia a titolo gratuito, non ricadono nella comunione.

Salvo che nell’atto di donazione o nel testamento, non sia indicato specificatamente come beneficiario la comunione.

Pertanto, tali beni sono personali del coniuge beneficiario anche se l’acquisto avviene durante il matrimonio.

Il caso particolare e ricorrente

Spesso un genitore paga il prezzo di un immobile che intesta al figlio.

In questo caso particolare ma piuttosto ricorrente, nel quale si ha una donazione indiretta dal genitore al figlio, molti Lettori si chiedono se il bene rientri o meno nella comunione.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15778 del 14 dicembre 2000, ha statuito che anche se l’acquisto avviene durante il matrimonio non rientra nella comunione in quanto si considera acquistato per effetto di donazione.

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