Conviene ai nostri Lettori conoscere i 3 casi in cui l’INPS toglie la pensione di invalidità civile per non ricevere spiacevoli notizie. Quando una specifica Commissione legale INPS riconosce la condizione di inabilità il contribuente riceve sostegni di varia natura. Scattano difatti misure economiche e assistenziali che mirano ad aiutare il soggetto che ogni giorno lotta contro le limitazioni della patologia cronica. A queste difficoltà devono tuttavia sommarsi anche precarie condizioni economiche per poter maturare il diritto al trattamento previdenziale.
A tal proposito la Redazione ha illustrato le principali “Novità INPS sui limiti di reddito per richiedere la pensione di invalidità civile”. Ciò perché tra i 3 casi in cui l’INPS toglie la pensione di invalidità civile ai percettori figura anzitutto il superamento dei limiti reddituali. Il Decreto legislativo 76/2013 stabilisce che non concorrono alla determinazione della fascia reddituale di appartenenza i redditi che eventualmente percepiscono altri familiari. La prima circostanza che determina la decadenza del riconoscimento dell’assegno pensionistico coincide proprio con il superamento delle soglie di reddito. Per il 2021 il reddito personale non deve superare i 16.982,49 euro.
I 3 casi in cui l’INPS toglie la pensione di invalidità civile
Secondo quanto stabilisce l’articolo 9 del Decreto legislativo 222/1984 l’INPS può effettuare nel corso del tempo ulteriori visite di accertamento sanitario. Pertanto il titolare di prestazioni di invalidità può subire nuovi controlli attestanti la permanenza o l’eventuale aggravamento della propria condizione di salute.
Il diritto alla pensione decade se i medici legali INPS riscontrano il venir meno delle condizioni che determinano uno stato di totale inabilità lavorativa. Il terzo caso in cui il soggetto invalido perde il riconoscimento del rateo previdenziale riguarda i trasferimenti all’estero. Si conserva il diritto alla pensione che il Governo assicura agli invalidi solo nella misura in cui si risiede nel territorio nazionale. Chi lascia l’Italia e si trasferisce in un Paese estero non può contestualmente esportare il diritto al trattamento previdenziale di cui godeva in patria.