Il Comitato di Redazione analizza i 3 casi in cui la pensione di reversibilità non subisce riduzioni. Molti lettori si chiedono difatti se esistono condizioni in presenza delle quali si possano evitare tagli sugli importo mensili del rateo pensionistico. La pensione ai superstiti è una misura previdenziale che suscita interesse da parte dei percettori perché molto spesso oggetto di dubbi e interrogativi. Nell’articolo “A chi spetta l’80% e il 100% della pensione di reversibilità?” sono presenti le risposte ad alcune domande dei nostri lettori.
L’importo dell’assegno pensionistico mensile varia a seconda di alcune importanti variabili. Prima fra tutte la condizione reddituale del percettore della pensione ai superstiti che determina l’eventuale riduzione del rateo previdenziale. Esistono tuttavia alcune circostanze che tutelano il pensionato da tagli e decurtazioni per cui analizziamo i 3 casi in cui la pensione di reversibilità non subisce riduzioni. La prima condizione che rende intoccabile l’ammontare complessivo dell’assegno pensionistico dipende dalla presenza di figli all’interno del nucleo familiare.
I 3 casi in cui la pensione di reversibilità non subisce riduzioni
Se la situazione reddituale del pensionato non supera orientativamente la soglia di 20mila euro su base annua, non si devono temere tagli. Ciò perché tale importo corrisponde a tre volte l’assegno minimo della pensione INPS. Solo se con i propri redditi si dovesse superare tale limite allora il rateo subirebbe limature del 25%, del 40% o del 50%.
Il secondo caso in cui chi percepisce il trattamento previdenziale è esente da tagli riguarda la composizione del nucleo familiare. Se con il percettore della pensione vivono ancora figli minorenni, invalidi o che ancora studiano non scattano tagli sull’assegno. La riduzione non è dunque computabile quando il genitore che percepisce la pensione ha figli a carico di quella fascia di età e sopratutto inabili.
Il terzo caso in cui non ci possono essere riduzioni dell’importo mensile dipende da una variabile temporale. Chi infatti percepisce la pensione da un periodo antecedente al 1° settembre 1995, se anche dovesse possedere redditi superiori alla suddetta soglia, non avrà riduzioni.