La Corte di Cassazione, nell’ordinanza 10322/2020, ha precisato che l’assegno postdatato ha valore probatorio in ordine al pagamento delle prestazioni al professionista per l’attività svolta. Quindi, può essere utilizzato per dimostrare l’avvenuto pagamento, poiché non perde le sue caratteristiche di titolo di credito. Pertanto, gli atti estintivi di debiti, effettuati con assegni postdatati, non costituiscono mezzi anormali di pagamento. Essi, mantenendo la loro idoneità strutturale a costituire mezzo di pagamento equivalente al denaro, possono essere utilizzati per dimostrare l’avvenuto pagamento.
Assegno postdatato e vicenda processuale
L’erede di un professionista aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dei proprietari di un’impresa per il pagamento di compensi professionali. Gli imprenditori proponevano opposizione deducendo che le prestazioni professionali svolte sarebbero state regolarmente pagate a mezzo di alcuni assegni bancari. Il decreto opposto veniva, quindi, revocato in quanto si ritenne insufficiente, ai fini della prova del credito vantato, la produzione della parcella vistata dal competente ordine professionale. Questa rileverebbe, infatti, soltanto come giudizio di congruità della prestazione ma non a provare l’esistenza del credito.
Inoltre, gli imprenditori avevano dato prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni professionali svolte dal dante causa, producendo nove assegni bancari aventi efficacia estintiva del credito. L’erede, invece, dal canto suo, si era limitato solo ad allegare, la non riferibilità degli assegni incassati ai compensi richiesti con il decreto ingiuntivo. Inoltre, aveva dedotto che, in via di principio, gli assegni bancari non fossero adeguato mezzo probatorio, in quanto alcuni di questi erano postdatati.
Percorso motivazionale della Cassazione
La Cassazione ha specificato che qualora il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito, l’onere della prova ricade sul creditore. Quest’ultimo, infatti, se pretende di imputare il pagamento ad estinzione di un altro credito, dovrà fornire, 2 tipi di prova. Ossia, quella relativa all’esistenza di più debiti del convenuto scaduti, nonchè la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 1193 c.c.. Questa norma regola l’imputazione di pagamento.
Nella specie, l’erede del professionista non ha dimostrato che gli assegni si riferissero a compensi relativi a prestazioni diverse, cioè svolte in precedenza. Quindi, secondo gli Ermellini, per il principio dell’onere della prova, spettava al creditore dimostrare che gli assegni si riferissero ad altre prestazioni. Ciò secondo i criteri di imputazione di pagamento, come descritti dalla su indicata norma. Per la Cassazione, inoltre, a nulla rileverebbe che gli assegni fossero postdatati, in quanto essi non perdono la connotazione di titolo di credito. Di conseguenza, gli atti estintivi di debiti, effettuati con assegni postdatati, non costituiscono mezzi anormali di pagamento. Essi, piuttosto dimostrano l’avvenuto adempimento , in quanto costituenti mezzo di pagamento equivalente al denaro.