Quest’oggi, i consulenti di ProiezionidiBorsa, illustreranno ai Lettori i casi in cui l’INAIL riconosce ai familiari del lavoratore deceduto a seguito di infortunio o malattia professionale, una rendita.
In particolare, fino a quando l’INAIL riconosce la rendita ai parenti superstiti dei lavoratori.
La normativa di riferimento è il D.P.R. 1124/1965, ossia il Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Così come modificato e ripubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Ai sensi dell’art. 85 del richiamato D.P.R., quando muore un lavoratore assicurato a seguito di un infortunio o di una malattia professionale, i suoi familiari hanno diritto ad una prestazione economica.
Precisamente ad una prestazione economica pari alla retribuzione annua o convenzionale goduta dal lavoratore deceduto, rapportata in misura percentuale a ciascun familiare.
Naturalmente, tra l’evento morte e l’infortunio o la malattia professionale deve sussistere un nesso di causalità eziologico.
A quali familiari spetta la rendita
La prestazione economica viene erogata dall’INAIL ossia dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e decorre dal giorno successivo alla morte del lavoratore.
Spetta al coniuge/unito civilmente, ai figli anche adottivi, agli ascendenti ed ai genitori adottivi, alle sorelle e ai fratelli del lavoratore deceduto.
Fino a quando l’INAIL riconosce la rendita ai parenti superstiti dei lavoratori?
Coniuge e figli
Al coniuge/unito civilmente spetta la rendita nella misura del 50%, fino alla sua morte o a nuovo matrimonio.
A ciascun figlio anche adottivo spetta la rendita nella misura del 20%, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età senza alcuna altra condizione.
La prestazione economica va riconosciuta anche ai figli ultradiciottenni purchè viventi a carico e privi di retribuzione fino al 21°anno di età nonchè studenti di scuola media superiore o professionale.
Invece, fino al 26°anno di età qualora studenti universitari. La rendita è garantita per tutta la normale durata del corso di laurea.
Spetta, inoltre, anche ai figli concepiti alla data dell’infortunio.
La percentuale della rendita che spetta al figlio aumenta al 40% quando lo stesso è orfano di entrambi i genitori o di un solo genitore naturale o dell’unico genitore naturale che lo ha riconosciuto o del genitore divorziato.
Ascendenti e genitori
La rendita nella misura del 20% spetta anche agli ascendenti ed ai genitori adottivi fino alla loro morte.
A condizione che gli stessi vivevano a carico del lavoratore defunto e che al momento del decesso dello stesso, non gli fossero sopravvissuti il coniuge/unito civilmente o i figli.
Fratelli e sorelle
Per i fratelli e le sorelle, viventi a carico e conviventi con il lavoratore assicurato, valgono le stesse regole e sono richiesti gli stessi requisiti previsti per i figli.
Anche nei loro confronti la rendita riconosciuta è parti al 20%.
Qualora la somma delle rendite spettanti ai familiari aventi diritto dovesse superare l’importo della intera retribuzione, ciascuna rendita dovrà essere proporzionalmente ridotta entro tale limite.
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