Rispondendo ad un interpello il n.115, finalmente l’Agenzia delle Entrate chiarisce quando è applicabile il Superbonus agli immobili funzionalmente indipendenti. La Redazione di Proiezionidiborsa, che più volte ha trattato l’argomento Supebonus 110%, illustra ai Lettori i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare, il contribuente espone all’ADE di aver acquistato un’unità immobiliare autonome, che, però condivide, con altra unità immobiliare, lo scarico di fogna nera. Volendo accedere al Superbonus, dovendo eseguire lavori per l’efficientamento energetico, chiede se la propria unità immobiliare, possa ritenersi funzionalmente indipendente dall’altra unità immobiliare.
L’Agenzia delle Entrate, nel fornire i chiarimenti, ripercorre l’art.119 del decreto Rilancio, che ha previsto il Superbonus per i seguenti interventi. Ovvero, per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica e adozione di misure antisismiche (interventi trainanti), ad ulteriori interventi (trainati), realizzati in uno ai primi.
Gli interventi da eseguire dovranno effettuarsi
Gli interventi sopra descritti, dovranno effettuarsi su:
- parti comuni di edifici residenziali in condominio;
- edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze;
- unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi, site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze;
- singole unità immobiliari residenziali e pertinenze, in edifici in condominio.
L’Agenzia delle Entrate, spiega poi, cosa debba intendersi per edificio unifamiliare. Ovvero, deve intendersi un’unica proprietà immobiliare, funzionalmente indipendente di uno o più accessi autonomi dall’esterno, destinata all’abitazione di un solo nucleo familiare.
Finalmente l’Agenzia delle Entrate chiarisce quando è applicabile il Superbonus agli immobili funzionalmente indipendenti
L’Agenzia chiarisce che per unità immobiliare funzionalmente indipendente, si intende quell’unità che sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni di proprietà esclusiva di impianti per:
- approvvigionamento idrico;
- gas;
- energia elettrica;
- climatizzazione invernale.
Tali unità funzionalmente indipendenti, come detto innanzi, devono avere un accesso autonomo dall’esterno. Da intendersi, un ingresso autonomo, indipendente dalle altre unità, chiuso da cancello, che consenta l’accesso dalla strada o da giardino, anche di proprietà non esclusiva.
Pertanto, nel caso rappresentato dal contribuente, come anche in altre fattispecie che si possono verificare, sarà possibile accedere al Superbonus 110%. Fermi tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa, si potrà accedere ogni qual volta i lavori si riferiscano ad un’unità immobiliare funzionalmente indipendente, con almeno tre impianti di sua esclusiva proprietà come descritto sopra. Oppure con accesso autonomo dall’esterno.
Ecco come l’Agenzia delle Entrate chiarisce cosa si intende per unità immobiliare funzionalmente indipendente.
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