Falsità in atti e sfera giuridica: quale rapporto?

Atti

In un precedente articolo, ho iniziato a trattare il tema della falsità in atti, rimarcando la sostanziale differenza tra falsità materiali e ideologiche. E considerando come talune iniziative e strategie difensive siano inopportune, per la difesa del proprio assistito, accusato di una di tali fattispecie.

Oggi vedremo come affrontare una efficace difesa, basandoci soprattutto su elementi in punto di diritto, più ancora che su elementi probatori e fattuali. Analizzeremo quale rapporto esiste tra falsità in atti e sfera giuridica.

Sfera giuridica: un concetto importante in ambito penale

Un concetto che gli studiosi delle fattispecie penalmente rilevanti hanno evidenziato,  è quello di bene o interesse tutelato dalle norme incriminatrici. E tale concetto è ritenuto di una certa importanza, ormai consolidatosi nel tempo,

Partendo da tale concetto, si afferma che l’ordinamento giuridico non si muove senza senso. Il legislatore, se decide di incriminare un determinato comportamento, lo fa per tutelare determinati interessi, beni o diritti.

Del resto, non avrebbe senso muovere la complessa macchina statale del processo penale, se non in vista della tutela di determinati interessi, giuridicamente rilevanti.

Ma di qui anche l’opportunità di individuare, di volta in volta, quale sia l’interesse giuridicamente rilevante, tutelato dalla singola norma incriminatrice.

Un rilevante corollario di questa impostazione, è che un comportamento, pur astrattamente riconducibile alla norma incriminatrice, ma non in grado di ledere l’interesse tutelato, non integra gli estremi del reato.

In questi casi difetta l’elemento materiale della fattispecie, e quindi il fatto non sussiste.

Ed anche per quanto riguarda il reato di falsità in atti, quindi, occorre dire che non ogni falso è penalmente rilevante.

Il motivo lo spieghiamo di seguito.

Falsità in atti e sfera giuridica: il falso giuridicamente rilevante

Domandiamoci se l’ordinamento giuridico ha interesse ad agire contro ogni ipotesi di falsità in atti.

La risposta è no.

Un falso, in quanto tale, non è necessariamente in grado di ledere diritti ed interessi, né collettivi, né individuali.

Alcuni esempi: falsifico un atto, facendolo sembrare un atto pubblico, redatto da pubblico ufficiale, che mi attribuisce la proprietà di un immobile sito in una città inesistente, o in un indirizzo civico inesistente.

Uno studente falsifica un esame, fingendo di aver sostenuto una prova in una materia inesistente. Si inventa cioè il nome di una materia non trattata nella scuola frequentata. O magari anche un esame effettivamente esistente, ma che non faceva parte del suo piano di studi, o che comunque egli non doveva sostenere. Ed esame che, anche se realmente sostenuto, non gli potrebbe comunque essere attribuito. In difetto dei necessari presupposti legali, come appunto il far parte di un piano di studi approvato.

Esempi di falsi giuridicamente irrilevanti

Sono tutti esempi di falsi giuridicamente irrilevanti, nel senso di atti falsi che non modificano però la sfera giuridica di uno o più soggetti.

Ne consegue che, in tali casi, l’ordinamento giuridico non ha alcun interesse ad agire contro l’autore dei medesimi. Proprio perché non sono stati violati o messi in pericolo diritti o interessi tutelati dall’ordinamento giuridico.

Come un atto falso usato in una rappresentazione teatrale.

In questi casi, il difensore potrà domandare, in via principale, il proscioglimento del proprio assistito, perché il fatto non sussiste, difettando, la fattispecie, di uno degli elementi oggettivi, costituitivi della medesima.

Esempio: lo studente che, per far vedere al proprio padre di andare bene a scuola, scrive sulla propria pagella un bel voto, ma in relazione ad una materia inventata. Si tratta di rapporti interfamiliari, e nulla rileva sotto il profilo dell’attribuzione di voti relativi a materie effettivamente esistenti.

Ne consegue che, da un punto di vista giuridico, nulla cambia per lo studente, che non si vede attribuire un voto riconosciuto dall’ordinamento giuridico.

In tal senso ci sono stati anche alcuni casi, espressione di un conforme indirizzo giurisprudenziale.

L’ipotesi del falso evidente

Una particolare ipotesi, rientrante pur sempre nell’ambito del concetto di falso giuridicamente irrilevante, è il falso evidente.

Ovviamente, chi falsifica un atto, lo fa nell’intenzione di farlo apparire come autentico.

Un atto giuridico, peraltro, non ha come destinatari soggetti qualunque, ma specifici e determinati. La falsità è quindi rivolta a costoro, e naturalmente per essere offensivo, in grado cioè di ledere l’interesse o diritto tutelato dalla norma, il falso deve anche essere in grado di ingannare costoro, parendo atto autentico.

Ne consegue che il falso che non sia in grado di trarre in inganno, e appaia quindi come tale, non è in grado di nuocere Ne consegue altresì che non integri l’elemento materiale della fattispecie, in quanto non in grado di modificare la sfera giuridica dei diritti o interessi di alcuno.

Pertanto i falsi che appaiano tali, non essendo giuridicamente rilevanti, in quanto non in grado, ancora una volta, di modificare la sfera giuridica di alcuno, non sono penalmente rilevanti.

Di qui una ulteriore possibilità difensiva per il penalista, che farà bene a evidenziare come mai l’atto falso è stato scoperto e individuato come tale, da cui poi la conseguente notitia criminis.

Soprattutto in quei casi in cui una falsità materiale è stata denunciata proprio sulla base di elementi grafici risultanti dall’atto stesso, ecco che la tesi del falso evidente, e quindi non giuridicamente rilevante, potrà agevolare una difesa basata sull’ipotesi del fatto insussistente, in quanto difettano gli estremi materiali della fattispecie.

Gli altri casi

In altri casi un atto falso potrebbe essere giuridicamente rilevante, sia in quanto riguardante diritti o interessi tutelati dall’ordinamento giuridico, sia in quanto non risultante così evidente la falsità, e quindi tale da trarre in inganno i destinatari dell’atto stesso.

Ma anche in questi casi alcune strategie difensive sono possibili.

Ad esempio, nel caso in cui un atto falso abbia circolato tra più soggetti, tutti o comunque più d’uno con un potenziale movente per la falsificazione, e non vi sia certezza sull’autore.

Questo valeva soprattutto quando la falsità in scrittura privata era ancora penalmente rilevante. Ma potrebbe valere ancora oggi, visto che comunque tale fattispecie costituisce pur sempre un illecito civile, da cui eventualmente difendersi.

Nel caso dell’atto pubblico connotato da falsità ideologica, una ulteriore possibile difesa potrebbe consistere nel puntare su un’ipotesi.  Il pubblico ufficiale estensore non è a conoscenza della circostanza falsa, riportata nell’atto.

Quale rapporto tra falsità in atti e sfera giuridica?

Non dimentichiamoci che un fondamentale principio è quello per cui l’errore sul fatto esclude il dolo.

In siffatta ipotesi non si sosterrà, quindi, l’ipotesi del fatto insussistente, essendo presenti gli elementi oggettivi del reato, ma che il fatto non costituisce reato, per assenza di dolo, cioè difetta l’elemento soggettivo della fattispecie, e quindi rientriamo in tale seconda ipotesi.

Infatti il falso colposo non è contemplato tra le ipotesi penalmente rilevanti, e pertanto anche una circostanza erroneamente riportata nell’atto, sia pur per negligenza o sbadataggine, non sarà penalmente rilevante.

In conclusione, possiamo dire di aver affrontato in questo articolo talune particolari strategie difensive, in materia di falsità in atti.

Una particolare menzione è doverosa verso colui che, in Italia, ha contribuito in misura determinante a formulare e divulgare la tesi del falso giuridicamente rilevante, Francesco Antolisei.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT