Estinzione anticipata del mutuo, attenzione alla penale?
L’estinzione anticipata del mutuo è una clausola contrattuale del contratto di mutuo che prevede la possibilità di estinguere anticipatamente il debito, sia totalmente che parzialmente.
Come si chiede l’estinzione del mutuo
Occorre farsi consegnare il modulo di richiesta di estinzione presso la banca erogante. Poi compilarlo e consegnarlo alla banca specificando la data nella quale si concluderà il rapporto finanziario.
Sulla base di questa data saranno elaborati gli interessi residui, e quindi l’importo da versare per saldare completamente il debito.
Quando è conveniente l’estinzione anticipa del mutuo
La convenienza dell’estinzione dipende dal tipo di mutuo che hai stipulato.
Con un piano di ammortamento alla francese, la tipologia più comunemente adottata, il risparmio è evidente solo se effettui l’estinzione parziale nella prima parte del piano di ammortamento, che generalmente comprende la quota maggiore di interessi.
In questo caso, la diminuzione dell’importo ricade in gran parte sul costo del finanziamento.
Estinzione anticipata del mutuo, attenzione alla penale
Quando la penale non è applicata
A partire dal 02/02/2007, con l’introduzione della legge Bersani sono state abolite le penali di estinzione anticipata totale o parziale sui mutui. Questo per l’acquisto o mutui per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche.
Quando la penale è applicata
Per i mutui stipulati da soggetti diversi dalle persone fisiche e non relativi all’acquisto dell’abitazione principale o dell’immobile da adibire alla propria attività economica o professionale, le penali per l’estinzione anticipata del mutuo sono ancora applicate.
Con l’introduzione della legge Bersani le penali si sono sensibilmente ridotte, chi vuole estinguere il mutuo prima della scadenza può chiedere di pagare al massimo lo 0,50% del capitale da rimborsare, se si tratta di un mutuo a tasso variabile oppure di un mutuo a tasso fisso acceso prima del 2001.
Per i mutui a tasso fisso stipulati a partire dal 2001, e fino al 2 febbraio 2007:
la penale può raggiungere al massimo l’1,90% se l’estinzione avviene nella prima metà del contratto (per esempio nei primi dieci anni, in caso di mutuo ventennale). Dell’ 1,50% se l’estinzione avviene nella seconda metà del contratto (cioè dopo i primi dieci anni, in caso di mutuo ventennale).
Per i mutui a tasso misto (in parte fisso e in parte variabile), la penale non può superare lo 0,50% se il cambiamento del tasso avviene al massimo ogni due anni. Invece per gli altri contratti valgono le penali massime previste in base al tasso (fisso o variabile) applicato al momento dell’estinzione anticipata
Approfondimento
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