Esiste e ti spiego di cosa si tratta. In articoli scritti tempo fa, avevo evidenziato i due fondamentali aspetti per valutare una questione legale.
Esame dei fatti ed esame delle normative applicabili.
Esiste un modo per vincere una causa anche se hai torto?
Gerarchia delle fonti del diritto
Il nostro ordinamento giuridico, al pari di altri, non pone tutte le disposizioni normative sullo stesso piano, ma su livelli gerarchici diversi.
Questo implica che la norma, o fonte giuridica, di livello superiore, prevale.
Nel senso che, sulla stesa materia, qualora norme di livelli gerarchici diversi dicano cose diverse, allora vince quella superiore.
I contrasti possono essere di diverso tipo:
a: norma costituzionale contro norma di legge ordinaria
b: norma costituzionale contro norma regolamentare
c: norma di legge ordinaria contro norma regolamentare.
È quindi evidente che se i fatti e le norme applicabili al tuo caso ti danno torto, se contrarie ad una norma di livello superiore, potresti chiedere l’applicazione di quest’ultima, e vincere ugualmente la causa.
Contrasto tra norme di legge ordinaria e norme costituzionali
Solo la Corte costituzionale può abrogare una legge ordinaria, nelle parti contrarie a disposizioni costituzionali.
Nel corso del processo, la parte interessata dovrà rivolgere un’istanza di incostituzionalità, ed il giudice decidere se la questione sia rilevante e non manifestamente infondata.
La questione è rilevante solo se, naturalmente, le norme sospettate di incostituzionalità devono essere applicate in quel processo. Il giudice deve però valutare, almeno in linea di massima, anche se la presunta incostituzionalità sia ipotesi quanto meno non manifestamente infondata, insomma se possa essere ritenuta plausibile ad un primo esame.
Se quindi la questione è ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, la questione sarà demandata alla Corte costituzionale per la decisione finale, ed intanto il processo viene sospeso. Sarà poi la Corte, eventualmente, a dichiarare l’eventuale incostituzionalità.
Contrasto tra norma costituzione o norma di legge ordinaria e regolamento
In questi due casi decide direttamente il giudice nel corso del processo.
E se ritiene che un regolamento contrasti con una norma di legge, sia essa costituzionale o ordinaria, semplicemente disapplicherà il regolamento, applicando invece la norma di legge.
Ecco, quindi, perché anche avendo torto, in base a leggi e regolamenti attuali, potresti comunque vincere una causa.
In caso di contrasto con norme di livello gerarchico superiore, potresti far abolire o disapplicare la norma che ti dà torto. Ovviamente tu stesso, se sufficientemente esperto in tali questioni, in processi che non comportano presenza di avvocato.
Oppure tramite il tuo legale, negli altri casi.
Un esempio famoso di incostituzionalità
Per rispondere alla domanda “Esiste un modo per vincere una causa anche se hai torto”, analizziamo un caso concreto. Prima dell’intervento della Corte costituzionale, il codice della strada consentiva la decurtazione di punti dalla patente anche tramite constatazione tramite strumentazione elettronica, come nel caso dei famosi autovelox.
A seguito dell’intervento, la Corte ritenne che la sottrazione di punti, come l’applicazione di altre sanzioni, quelle cosiddette accessorie, potesse intervenire solo in caso di constatazione diretta da parte degli agenti.
Nel caso di constatazione tramite strumentazione elettronica, dopo la sentenza costituzionale la normativa cambiò come segue.
Intervenne l’art. 126 bis del codice della strada a definire le situazioni, come quella di sopra.
In tali casi il proprietario riceverà notifica del verbale.
Se questi è in grado, salvo legittimo impedimento, di rendere note le generalità di chi alla guida del veicoli nelle circostanze di tempo e di luogo relative all’infrazione, decurtazioni di punti e sanzioni accessorie verranno applicate a costui.
Diversamente, viene irrogata al proprietario una ulteriore sanzione, ma non decurtazione di punti o sanzioni accessorie.
A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“