Come molti sapranno, il nostro ordinamento sostiene economicamente quanti sono divenuti disoccupati per una ragione indipendente dalla loro volontà. Si tratta di un sostegno al reddito che avviene prevalentemente in seguito a licenziamenti per giusta causa e fattispecie similari. Il nome completo del beneficio è quello di “nuova prestazione sociale per l’Impiego”.
Questo sussidio è provvisorio e variabile. Viene erogato in seguito alla cosiddetta dichiarazione di immediata disponibilità. Attraverso l’iscrizione ad una lista di collocamento, infatti, il disoccupato dimostra la ricerca attiva del lavoro. Esistono però varie ragioni che interrompono del tutto la possibilità di percepire il sussidio. In un caso si tratta della cosiddetta decadenza. Quando si rientra in questa fattispecie, il richiedente perde definitivamente il diritto alla prestazione. Esistono molti casi in cui invece questo non è affatto necessario. Per questo è stato previsto l’istituto della sospensione. Così ecco spiegato come e quando sospendere la NASPI.
I casi in cui si attua la sospensione
Con sospensione si intende la provvisoria interruzione della somministrazione del beneficio. Una volta venuta meno la condizione, il titolare ottiene nuovamente il diritto alla prestazione. Proprio come se nulla fosse avvenuto. Ma vediamo quando e per quali soggetti verrà disposta la sospensione della NASPI.
Questa è prevista in caso di nuovo rapporto di lavoro subordinato del lavoratore in cui percepisca un reddito minore o pari a 8.145 euro e per un periodo inferiore ai 6 mesi. Se il contratto è più lungo o l’importo maggiore, il beneficio decade. Se invece l’importo è minore, sarà semplicemente ridotto il beneficio. Per ricevere la riduzione, spetterà al lavoratore dare comunicazione all’INPS entro 30 giorni circa il nuovo reddito annuo presunto.
L’espatrio è un’ulteriore causa di sospensione. Se il lavoratore trova un’occupazione a tempo determinato della durata di meno di 6 mesi all’estero, il beneficio si sospende per quel periodo, ma non decade. Questo varrà tanto per i Paesi dell’Unione Europea quanto per quelli extra comunitari. Se invece il richiedente sta ricercando lavoro in uno Stato comunitario, non sarà sospeso dal beneficio (a patto di eseguire l’iscrizione nelle liste adibite alla ricerca del lavoro nello Stato estero). Decadrà dal beneficio, invece, nel momento in cui troverà il lavoro.
Ecco spiegato come e quando sospendere la NASPI, ma la comunicazione all’INPS non sarebbe necessaria in questo caso
Diverso sarebbe il discorso per quanto concerne la prestazione occasionale. Queste sarebbero compatibili con la percezione dell’indennità di disoccupazione. Ciò purché i compensi siano inferiori alla soglia di 5.000 euro annuali (e non superiori ai 2.500 euro per committenza). Questo aspetto è chiarito dalla circolare INPS 174/2017. In questo caso, dunque, non saremmo obbligati né a vedere sospeso il diritto né a comunicare all’INPS gli importi percepiti.
In caso di nuovo lavoratore subordinato in ambito privato, non costituisce un obbligo la comunicazione da parte del lavoratore. Rimane un obbligo invece la comunicazione nei casi di assunzione all’estero. Oppure quando avvenga tramite agenzia di somministrazione, nel pubblico impiego o in caso di occupazione nel settore agricolo. Ma vediamo in che modo sarebbe possibile assolvere alla comunicazione della sospensione.
All’interno del sito INPS, occorrerà cercare la sezione dedicata alle domande per prestazioni a sostegno del reddito. All’interno dello sportello virtuale, una volta selezionata la NASPI, dirigiamoci all’interno della sezione comunicazioni. Qui dovremo cliccare sulla finestra degli “eventi che influiscono sul pagamento della prestazione”. Scegliamo infine l’attività da segnalare. Quindi, ecco spiegato come e quando sospendere la NASPI.