Ecco quando queste spese straordinarie per i figli rientrano nell’assegno di mantenimento e non vanno rimborsate all’ex coniuge

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Quando una coppia con figli a carico si separa, non importa se sia sposata o meno, il giudice potrebbe stabilire un assegno di mantenimento. In questo caso, il genitore che non convive con il figlio (o i figli) deve versare all’altro una somma mensile, per fronteggiare le spese ordinarie.

Oltre all’obbligo dell’assegno di mantenimento, il giudice potrebbe prevedere anche l’obbligo di rimborsare le cosiddette spese straordinarie. Queste spese sono tutte quelle necessarie per la crescita di un figlio, eppure imprevedibili, dunque difficili da calcolare a priori e inserire all’interno dell’assegno mensile. Tra queste, possiamo nominare le spese mediche, le iscrizioni a scuole e istituti privati, le spese per viaggi scolastici.

Ma non è sempre facile determinare se una spesa sia a tutti gli effetti ordinaria o straordinaria. Questo può essere motivo di ulteriore lite tra gli ex coniugi (o ex conviventi). È questo il caso, per esempio, delle spese per i baby sitter, considerate a volte ordinarie e a volte straordinarie.

La stessa Giurisprudenza non ha dato interpretazioni univoche alla vicenda. Vediamo di seguito quando la spesa per il babysitteraggio è rimborsabile e quando invece non lo è.

Ecco quando queste spese straordinarie per i figli rientrano nell’assegno di mantenimento e non vanno rimborsate all’ex coniuge

Non c’è una regola univoca, che determini quali siano le spese ordinarie e quali quelle straordinarie. Dunque, ogni separazione fa storia a sé e bisogna rimettersi alla sentenza del giudice. A volte, però, anche la sentenza può lasciare delle lacune. Per questo, ogni tribunale ha provveduto elaborando delle apposite schede, chiamate “protocolli famiglia”, per dividere i due regimi di spese. Ma, anche a quanto dicono i protocolli famiglia, le spese per i baby sitter sono da considerarsi ordinarie o straordinaria a seconda dei casi.

Fa maggiore chiarezza sull’argomento il Consiglio Nazionale Forense. Secondo il Consiglio, le spese per il babysitteraggio sono da considerarsi ordinarie, se presenti nell’organizzazione familiare anche prima della separazione. Dunque, ecco quando queste spese straordinarie per i figli non si sommano all’assegno di mantenimento. Diversamente, sono considerabili spese straordinarie.

Infine, una recente sentenza della Cassazione afferma che l’ex coniuge, con l’obbligo di mantenimento, non può mai contestare quanto previsto dai protocolli famiglia. Se il protocollo del tribunale locale colloca le spese per il babysitteraggio tra quelle straordinarie, l’ex coniuge non può in alcun modo contestare il rimborso.

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