Ecco quando il silenzio dell’amministratore può creare un danno al condominio

amministratore di condominio

In diversi articoli con il team di ProiezionidiBorsa abbiamo parlato del condominio. Abbiamo visto come come e quando è necessario costituire un condominio ed avere un amministratore e affrontato diverse tematiche relative allo stesso.

Ci siamo più volte concentrati sui poteri dell’assemblea condominiale, che è l’organo sovrano. Sono dunque i condomini a decidere con le loro delibere assembleari il da farsi. Delibere che poi l’amministratore ha il potere e dovere di mettere in esecuzione.

Così come abbiamo affrontato i casi in cui l’amministratore può decidere autonomamente e che potrete leggere qui.

Ecco quando il silenzio dell’amministratore può creare un danno al condominio

L’amministratore del condominio è una figura importante, il cui operato è regolato da alcune norme di legge imperative.

La sua inerzia quindi può costargli cara! Ecco, infatti, quando il silenzio dell’amministratore può creare un danno al condominio.

Potrebbe infatti capitare che il condominio abbia una causa in corso, durante la quale viene fatta una proposta transattiva dalla controparte. In parole semplici si propone un accordo per porre fine al giudizio in corso.

Ebbene, l’amministratore deve riferire all’assemblea che poi deciderà se accettare o meno.

L’amministratore, quindi, rischia di essere condannato al risarcimento del danno se non informa l’assemblea dell’esistenza di una proposta transattiva nell’ambito di un giudizio.

Quale danno si configura?

Il danno arrecato al condominio è configurato come danno da perita di chance.

L’amministratore tacendo viola il dovere di informativa che ha nei confronti dei condomini. Che a loro volta non sapendo della proposta perdono la chance di porre fine anticipatamente al giudizio accettando la proposta transattiva fatta.

Con sentenza del 2015 n. 85 il Giudice di Pace di Cosenza, infatti, condannava l’amministratore di uno stabile per il danno cagionato a quest’ultimo. Questo per non aver tempestivamente riferito all’assemblea in ordine alla evoluzione di un giudizio. E dunque per non aver riferito che la controparte aveva fatto una proposta per porre fine al giudizio in corso.