Il titolare di un conto corrente bancario o postale ha diritto di sapere se e quando perde la proprietà dei propri risparmi. Per quanto paradossale possa sembrare di fatto ciò accade. Ecco quando i soldi in giacenza sul conto diventano della banca o della posta. Succede cioè che sia le banche che Poste Italiane si impadroniscono delle somme di denaro che il contribuente ha in deposito sul conto.
In un altro articolo abbiamo illustrato almeno “5 ragioni per tenere pochi soldi sul conto corrente”. Vediamo adesso quando i nostri soldi smettono di appartenerci per diventare di proprietà degli istituti bancari e postali. Non tutti sanno difatti che esiste persino un articolo del Codice Civile che disciplina tale passaggio di proprietà. Pertanto ecco quando i soldi in giacenza sul conto diventano della banca o della posta. Analizziamo ora quando si verifica l’acquisizione dei risparmi dei correntisti da parte degli istituti di credito.
Ecco quando i soldi in giacenza sul conto diventano della banca o della posta
Partiamo dalla consultazione del Codice civile che con l’articolo 1834 chiarisce la normativa in merito al deposito del denaro in un istituto di credito. Nel suddetto articolo si legge che la banca o la posta, cioè il depositario, “acquista la proprietà” dei contanti che il risparmiatore deposita sul conto.
Non si spaventi tuttavia il titolare di conto corrente bancario o postale perché di fatto si tratta di una acquisizione temporanea. Ciò perché gli istituti di credito dispongono delle somme dei correntisti in giacenza sul conto solo fino a due scadenze temporali. La prima riguarda la scadenza del contratto bancario per cui il correntista a conclusione dello stesso può richiedere la restituzione del denaro in deposito. La seconda scadenza non è prefissata ma dipende dalla volontà del titolare del conto che in qualunque momento ha facoltà di ritirare il denaro in giacenza.
Di fatto finché il correntista lascia il denaro in deposito o non scade il contratto gli istituti bancari e postali utilizzano i suoi risparmi. A tutela del risparmiatore interviene tuttavia l’articolo 1852 del Codice civile che così recita: “il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito”.