Ecco quali permessi lavorativi fanno perdere anzianità di servizio e punteggio nelle graduatorie a questi dipendenti

insegnante

Non tutti le astensioni dal lavoro godono di particolari tutele. Ma a volte è del tutto inevitabile assentarsi per un certo periodo o chiedere una temporanea sospensione dell’impiego. Sono diverse le motivazioni che potrebbe indurre i lavoratori a rimanere a casa, ma per lo più riguardano problematiche di salute.

Con l’età si potrebbero infatti presentare alcune patologie, in altri casi si deve garantire un minimo di assistenza ad un genitore ormai anziano e bisognoso di cure. Non occorre possedere contratti a tempo indeterminato per ottenere benefici e prestazioni. I nostri consulenti sottolineano infatti che anche a queste lavoratrici stagionali e a giornata l’INPS paga 2 settimane di permessi con bonifico postale.

Ma i contratti non prevedono sempre condizioni vantaggiose. Infatti non per tutte le categorie di professionisti valgono le stesse garanzie e coperture assicurative durante le assenze. In particolare ecco quali permessi lavorativi fanno perdere anzianità di servizio e punteggio nelle graduatorie a questi dipendenti. Sebbene in altre circostanze e per motivazioni diverse si possa contare sull’erogazione di indennità da parte dello Stato.

È da considerare infatti che arrivano fino a 100 euro al giorno di assegni INPS a chi assiste invalidi e anziani con la Legge 104.  Si pensi inoltre ai congedi per maternità o a quelli che si concedono ai soggetti che presentano menomazioni patologiche. A tal proposito sono essenzialmente queste le malattie che danno diritto all’aspettativa retribuita e ad ulteriori 18 mesi di congedo.

Ecco quali permessi lavorativi fanno perdere anzianità di servizio e punteggio nelle graduatorie a questi dipendenti

Partiamo dal presupposto che non per tutti i permessi lavorativi si ha diritto alla retribuzione. In alcuni casi si riceve un’indennità al 100%, in altri ne spetta una parziale che quindi corrisponde ad una percentuale variabile dell’ultimo stipendio. La richiesta di un anno sabbatico per continuare la formazione personale rientra ad esempio nella categoria dei congedi non retribuiti. Con cadenza decennale e per la durata massima di un anno il docente può richiedere la sospensione dal servizio. Non solo l’insegnante di ruolo con contratto a tempo indeterminato, ma anche il dirigente scolastico può richiedere l’annualità di astensione.

Ma purtroppo l’anno sabbatico non gode di alcuna copertura contributiva ai fini pensionistici. Il che significa che per l’intera annualità non risulteranno contributi. Ciò nonostante il richiedente ha facoltà di versare a proprie spese i contributi secondo quanto statuisce il Decreto legislativo 564/1996. In tal modo evita di ritrovarsi con dei buchi assicurativi nella carriera, ma non può evitare altre ricadute negative. La fruizione dell’anno sabbatico infatti penalizza sia l’eventuale avanzamento che l’assegnazione di punteggio nelle graduatorie interne. Tale congedo infatti non risulta utile all’acquisizione di punteggio né per la mobilità, né per le gradutorie.