L’INPS, con la circolare n.24/2021, fornisce le prime indicazioni relative alla gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo. Ecco l’aiuto per le aziende che non hanno chiesto CIG: esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Tanto ai sensi del decreto legge del 28 ottobre n.137.
Si precisa che l’applicazione del beneficio è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, all’esito della quale l’INPS provvederà alle istruzioni per la relativa fruizione. Gli esperti di ProiezionidiBorsa, pertanto, illustrano ai Lettori le indicazioni prospettate dall’Istituto previdenziale.
I soggetti beneficiari sono tutti i datori di lavoro privati, ad eccezione del settore agricolo.
Requisiti necessari sono:
a) aver già fruito nel mese di giugno 2020 di integrazioni salariali riconosciute dalle disposizioni in materia di sostegno per l’emergenza epidemiologica;
b) non aver richiesto i nuovi trattamenti di integrazione salariale, ordinaria o in deroga, o l’assegno ordinario ex art.12 decreto legge n.137/20.
Ecco l’aiuto per le aziende che non hanno chiesto CIG: esonero dal versamento dei contributi previdenziali
Ai fini dell’ammontare dell’esonero, si dovrà tenere conto delle ore di integrazione salariale fruite, anche parzialmente nel mese di giugno. Pertanto l’importo massimo sarà pari alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro, non versata nelle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali di giugno.
L’importo può essere fruito per un periodo massimo di 4 settimane, fino al 31 gennaio 2021 e deve essere riparametrato su base mensile.
Non sono oggetto di esonero premi e contributi all’INAIL.
Le condizioni per ottenerlo sono:
a) regolarità degli obblighi contributivi;
b) rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro;
c) rispetto accordi di lavoro collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative.
L’INPS, nel documento, precisa che, ai fini della fruizione dell’esonero, il datore di lavoro non deve effettuare licenziamenti collettivi e individuali. Ciò per tutto il periodo astrattamente previsto per la fruizione del beneficio, ovvero fino al 31 gennaio 2021. La violazione della predetta previsione comporta la revoca dell’esonero con efficacia retroattiva.
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