Tra le moltissime funzioni che gli smartphone hanno acquistato nel tempo una delle più caratteristiche è la capacità di fotografare e riprendere. Con la diffusione e il largo utilizzo dei telefoni e dei social è del tutto normale trovare degli sconosciuti nelle nostre foto. Si pensi ai casi classici in cui visitiamo una nuova città, oppure facciamo una gita o scattiamo una semplice foto di un monumento. Moltissime volte saranno entrate nell’obbiettivo terze persone, in molti casi, indesiderate.
Il fatto che degli sconosciuti rientrino in video e foto scattate in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, è dunque cosa normale e molto comune. Sul piano giuridico ci si chiede se sia legittimo il comportamento del fotografo che immortala una persona terza. L’articolo 96 della Legge 633/41 (Legge sul diritto d’autore) prevede che non si possa pubblicare il ritratto di una persona senza il suo consenso. La legge, quindi, vieta di pubblicare e diffondere la foto o il video di una persona terza, ma non vieta l’atto di riprenderla.
Ecco cosa succede a riprendere o fotografare persone in pubblico e per strada senza il loro consenso
Se volessimo pubblicare la foto del monumento o della piazza in cui ci sono delle persone terze riconoscibili (ad esempio perché si vede distintamente il loro volto) dovremmo adottare delle accortezze. Per evitare grane legali, legate alla privacy delle persone immortalate, è importante renderle irriconoscibili quando volessimo pubblicare la foto o il video che le ritrae. Sempre la legge 633 prevede delle eccezioni a questo divieto di pubblicazione dell’immagine altrui. In particolare, quando la persona è famosa, o ci siano ragioni di giustizia, scopi scientifici, o ricorra il pubblico interesse alla pubblicazione delle immagini che ritraggono la persona in questione.
La posizione della Corte di Cassazione
Molto interessante a questo proposito una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, N. 6245 del 22 febbraio 2022. La Corte di Cassazione ha affermato che puntare il telefono verso uno sconosciuto può integrare il reato dell’articolo 660 codice penale. Questa norma sanziona chi arreca disturbo o molestia, anche con il mezzo del telefono, ad altre persone. Punisce il trasgressore con l’arresto fino a 6 mesi e l’ammenda fino a 516 euro. Allora, ecco cosa succede a riprendere o fotografare persone sconosciute in pubblico. La sentenza, però, non si ferma qui, e continua spiegando che basta anche meno della ripresa o della fotografia per incorrere nel reato di molestia.
Infatti, secondo la Cassazione anche il semplice puntare il proprio telefono, senza effettuare riprese o foto, verso una persona, senza il suo consenso, può portare a questo reato. L’insita minaccia che risiede in questo gesto può causare fastidio e disagio nella vittima, che teme una illegittima intrusione nella sua privacy. La persona offesa, dal comportamento in questione, può patire un forte e significativo turbamento emotivo anche appunto se non viene effettuata alcuna ripresa. Il detto comportamento risulta, quindi, punibile penalmente.